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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19373/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990, concessa in relazione a una pena residua per un reato in materia di stupefacenti. Aveva chiesto al magistrato di sorveglianza l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa come bracciante presso un'azienda agricola del fratello, con sede in un diverso comune. Il provvedimento impugnato ha rigettato la domanda; contro tale decisione è stato proposto reclamo, poi riqualificato come ricorso per cassazione. Il ricorrente lamentava, in sostanza, che gli fosse stato imposto l'obbligo di svolgere un'attività lavorativa stabile, ma poi fosse stata negata la concreta possibilità di attuarlo, poiché non gli era stata consentita l'estensione dell'obbligo di dimora al comune in cui si trovava il luogo di lavoro. La Corte ha rilevato però che il ricorso era stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e che, comunque, le doglianze erano generiche, fattuali e non confrontate con la reale ratio del provvedimento, fondato sulla recente applicazione della misura e sulla positività ai controlli per uso di sostanze stupefacenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che l'impugnazione fosse proposta da soggetto non legittimato, perché sottoscritta da difensore non abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori, con conseguente irrilevanza della veste formale attribuita all'atto. Ha inoltre osservato che il gravame era inammissibile anche nel merito, poiché riproponeva censure di fatto e di rivalutazione del merito, senza confrontarsi con l'effettiva motivazione del provvedimento impugnato. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, oltre all'annotazione prevista dal codice della privacy.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    richiamato come base della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico applicata al ricorrente

  • art. 444 cod. proc. pen.

    richiamato per indicare che la pena residua traeva origine da sentenza di patteggiamento

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può derogare alle norme che disciplinano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    richiamato ai fini dell'annotazione e dell'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • artt. 73 e 80 T.U. stupefacenti

    indicati come titoli di reato della sentenza di patteggiamento richiamata nel provvedimento

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta in cassazione deve essere sottoscritta da difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; la mancanza di tale requisito determina inammissibilità per difetto di legittimazione del difensore.
  • Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non consente di superare i requisiti formali e sostanziali propri del rimedio effettivamente esperito, né di sanare l'uso di un mezzo proposto da soggetto non legittimato.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a criticare in modo fattuale e rivalutativo la decisione impugnata, senza confrontarsi con la motivazione specifica del provvedimento e senza evidenziare reali vizi logici o giuridici.
  • Nel procedimento di sorveglianza, la richiesta di autorizzazioni funzionali alla misura alternativa può essere legittimamente negata quando risulti, in concreto, incompatibile con la fase iniziale della misura e con elementi negativi emersi dai controlli sul comportamento del sottoposto.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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