Cassazione Penale, Ordinanza n. 19373/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990, concessa in relazione a una pena residua per un reato in materia di stupefacenti. Aveva chiesto al magistrato di sorveglianza l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa come bracciante presso un'azienda agricola del fratello, con sede in un diverso comune. Il provvedimento impugnato ha rigettato la domanda; contro tale decisione è stato proposto reclamo, poi riqualificato come ricorso per cassazione. Il ricorrente lamentava, in sostanza, che gli fosse stato imposto l'obbligo di svolgere un'attività lavorativa stabile, ma poi fosse stata negata la concreta possibilità di attuarlo, poiché non gli era stata consentita l'estensione dell'obbligo di dimora al comune in cui si trovava il luogo di lavoro. La Corte ha rilevato però che il ricorso era stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e che, comunque, le doglianze erano generiche, fattuali e non confrontate con la reale ratio del provvedimento, fondato sulla recente applicazione della misura e sulla positività ai controlli per uso di sostanze stupefacenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che l'impugnazione fosse proposta da soggetto non legittimato, perché sottoscritta da difensore non abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori, con conseguente irrilevanza della veste formale attribuita all'atto. Ha inoltre osservato che il gravame era inammissibile anche nel merito, poiché riproponeva censure di fatto e di rivalutazione del merito, senza confrontarsi con l'effettiva motivazione del provvedimento impugnato. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, oltre all'annotazione prevista dal codice della privacy.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
richiamato come base della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico applicata al ricorrente
richiamato per indicare che la pena residua traeva origine da sentenza di patteggiamento
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può derogare alle norme che disciplinano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione
richiamato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
richiamato ai fini dell'annotazione e dell'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
artt. 73 e 80 T.U. stupefacenti
indicati come titoli di reato della sentenza di patteggiamento richiamata nel provvedimento
Massime di principio
- L'impugnazione proposta in cassazione deve essere sottoscritta da difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; la mancanza di tale requisito determina inammissibilità per difetto di legittimazione del difensore.
- Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non consente di superare i requisiti formali e sostanziali propri del rimedio effettivamente esperito, né di sanare l'uso di un mezzo proposto da soggetto non legittimato.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a criticare in modo fattuale e rivalutativo la decisione impugnata, senza confrontarsi con la motivazione specifica del provvedimento e senza evidenziare reali vizi logici o giuridici.
- Nel procedimento di sorveglianza, la richiesta di autorizzazioni funzionali alla misura alternativa può essere legittimamente negata quando risulti, in concreto, incompatibile con la fase iniziale della misura e con elementi negativi emersi dai controlli sul comportamento del sottoposto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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