Cassazione Civile, Ordinanza n. 08530/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, transitato alle dipendenze della società ricorrente dall'1 agosto 2011 per effetto di cessione del contratto di appalto relativo alla pulizia dei convogli ferroviari, volta a ottenere una somma a titolo di importo una tantum per la copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi compresa tra l'1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012. I giudici di merito avevano riconosciuto al lavoratore l'intero importo residuo dovuto, ponendolo integralmente a carico della società ricorrente, nonostante egli avesse lavorato solo per parte del periodo di riferimento alle sue dipendenze. La ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1362-1371 c.c., dell'allegato A del CCNL Mobilità 2012 e dell'art. 4 dell'Accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la disciplina collettiva: in particolare, avrebbe ignorato i criteri ermeneutici letterali e sistematici, attribuendo alla sola datrice attuale l'intero onere dell'una tantum pur in assenza di un vincolo di solidarietà con le precedenti imprese appaltatrici e pur essendo la prestazione contrattuale correlata al solo periodo di effettivo servizio prestato dal lavoratore. La ricorrente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che la questione era già stata decisa in modo conforme in precedenti controversie analoghe e richiamando il principio di fedeltà ai precedenti per assicurare uniformità interpretativa. Ha affermato che l'indennità una tantum collegata alla vacanza contrattuale ha funzione di parziale recupero del potere d'acquisto nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e che il relativo onere non può essere integralmente posto a carico del datore di lavoro subentrato solo in un momento successivo, per i periodi in cui il lavoratore aveva prestato attività presso altri datori. Ha inoltre valorizzato la previsione collettiva che impone il pagamento "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento", ritenendo irrilevante l'art. 4 dell'Accordo Agens-Ancp, non applicabile alla società ricorrente. Conseguentemente la sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità della questione al momento dell'introduzione del giudizio.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di censura per escludere una solidarietà passiva tra datore subentrante e precedenti appaltatrici in difetto di una previsione espressa.
Invocati quali criteri ermeneutici della disciplina collettiva; la Corte ha ritenuto corretta un'interpretazione basata sul dato letterale e sulla correlazione dell'indennità ai mesi di servizio effettivamente prestati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 4 dell’Accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014
Ritenuto sostanzialmente irrilevante perché, secondo quanto riportato dalla sentenza impugnata, non applicabile alla società ricorrente.
art. 384 c.p.c., comma 2, u.p.
Usato per decidere nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L'indennità una tantum prevista per la vacanza contrattuale ha funzione compensativa del mancato rinnovo del contratto collettivo e del correlato pregiudizio al potere d'acquisto, ma il suo onere non può essere automaticamente addossato per l'intero importo al datore di lavoro che risulti tale solo al momento della stipula del rinnovo.
- Quando la disciplina collettiva prevede che l'emolumento sia corrisposto "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento", il lavoratore ha diritto solo alla quota riferita all'effettivo periodo lavorato alle dipendenze del datore obbligato al pagamento.
- In assenza di una specifica previsione negoziale che imponga diversamente l'obbligazione, non è consentito estendere il debito per l'una tantum a periodi di prestazione svolti presso precedenti datori di lavoro non vincolati dalla clausola collettiva.
- In presenza di precedenti di legittimità già consolidati sulla medesima questione, la Corte di cassazione può richiamare il principio di fedeltà ai precedenti e conformarsi all'interpretazione già affermata, in funzione dell'uniforme interpretazione della legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08464/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08489/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08490/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08493/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08508/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08510/2023 del 24/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →