Cassazione Civile, Ordinanza n. 07649/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società appaltatrice aveva convenuto un comune chiedendo accertarsi l’illegittimità della risoluzione del contratto di appalto per lavori di sistemazione di strade comunali e, in via riconvenzionale, la risoluzione per grave inadempimento della stazione appaltante con risarcimento danni. Il tribunale aveva accolto la domanda della società, dichiarando risolto il contratto per inadempimento del comune e condannandolo al pagamento di una somma; la corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione del comune ritenendo, da un lato, che l’appello fosse inammissibile perché non investiva tutte le autonome rationes decidendi e, dall’altro, che i motivi fossero comunque non specifici o infondati, confermando anche la liquidazione equitativa del danno. Il comune ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in sintesi, che la corte territoriale: 1) avesse erroneamente frammentato in autonome rationes singole condotte di inadempimento che andavano invece valutate unitariamente in tema di risoluzione per inadempimento; 2) avesse dichiarato l’appello inammissibile per mancata censura di tutte le ragioni della decisione, sebbene la comparazione tra i reciproci inadempimenti fosse stata omessa e non vi fossero rationes autonomamente sufficienti; 3) avesse ritenuto i motivi di appello aspecifici, nonostante essi contenessero censure puntuali su consegna delle aree, sospensioni dei lavori e modifiche progettuali; restando assorbite le ulteriori censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso del comune, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell’appello e l’omesso esame del motivo di gravame relativo alla mancata valutazione comparativa delle reciproche inadempienze. Ha affermato che, in tema di risoluzione per inadempimento di un appalto, non è consentito isolare singole condotte come autonome rationes decidendi senza un giudizio globale e unitario sul comportamento complessivo delle parti. Ha inoltre ritenuto che i motivi di appello fossero specifici e idonei a criticare la sentenza di primo grado, e che l’omesso esame di un motivo di appello integri violazione dell’art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 119 d.P.R. 554/99
Richiamato dal comune a fondamento della risoluzione per inadempimento della stazione appaltante; il testo non sviluppa un'interpretazione autonoma della norma oltre il suo richiamo nel contesto del contenzioso sull'appalto pubblico.
art. 25 della legge 109/1994
Evocato con riferimento alla legittimità delle modifiche in corso d'opera al progetto; la Corte rileva che l'appellante aveva comunque dedotto la riconducibilità delle modifiche alla previsione normativa che le consentiva.
Nel testo del vigente assetto dopo la riforma del 2012, l’appello è inammissibile solo se non contiene chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.
Applicato in senso conforme all’art. 342 c.p.c.: il motivo di appello deve essere specifico e confutare le ragioni della sentenza, ma non richiede forme solenni.
L’omesso esame di un motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il motivo di gravame costituisce la specifica domanda sottesa all’appello.
Richiamato per affermare che, nella valutazione della domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice deve considerare anche le difese con cui una parte oppone l’inadempienza dell’altra, pur senza formale eccezione di inadempimento.
Massime di principio
- In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice deve procedere a una valutazione comparativa e complessiva del comportamento di entrambe le parti, verificando quale delle due abbia tenuto condotte di maggiore gravità tali da alterare il sinallagma contrattuale; non è corretto isolare singole violazioni come se ciascuna fosse, da sola, autonoma ragione decisoria.
- Ai fini dell’inammissibilità dell’impugnazione per mancata censura di tutte le rationes decidendi, ogni singola ratio deve essere davvero autonoma, cioè logicamente e giuridicamente sufficiente da sola a sorreggere la decisione; se le ragioni del decisum richiedono invece una valutazione unitaria, la mancata impugnazione di alcuni profili non può determinare inammissibilità.
- L’appello è specifico quando individua con chiarezza i capi contestati e confuta le argomentazioni della sentenza impugnata; non occorrono formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza.
- L’omesso esame di un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il motivo di gravame costituisce la domanda devoluta al giudice di secondo grado.
- Nella valutazione della risoluzione per inadempimento, il giudice deve considerare anche l’eventuale inadempienza della parte che resiste, pure se non formalmente qualificata come eccezione ex art. 1460 c.c., quando risulti dalle difese svolte.
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