Cassazione Penale, Sentenza n. 37064/2023 del 11/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) relativa alla cessione di 2 grammi di hashish. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., stante la scarsa rilevanza (2 g), l'assenza di indicazione di fonti di sostentamento significative e l'impossibilità di dimostrare la non occasionalità della condotta; 2) erronea valutazione della recidiva ex art. 99 cod. pen., che avrebbe dovuto essere disapplicata per l'epoca remota dei precedenti e la ridotta offensività; 3) errato diniego dell'attenuante per speciale tenuità del danno patrimoniale ex art. 62, n. 4, cod. pen.; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), sulla base del ridotto grado di offensività, delle condizioni di vita disagiate e della situazione soggettiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le valutazioni del giudice di merito fossero entro i limiti della discrezionalità motivazionale e non affette da manifesta illogicità. In particolare ha confermato che: 1) la causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis non poteva essere riconosciuta alla luce della valutazione complessiva dei criteri di cui all'art. 133 (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo), avendo la corte distrettuale rilevato elementi significativi quali ripetizione della condotta, possesso di somme sproporzionate, plurimi precedenti specifici, mancanza di fonti lecite di sostentamento e silenzio su clienti/fornitori; 2) la recidiva è stata valutata correttamente in concreto tenendo conto della omogeneità e della gravità dei precedenti in materia di stupefacenti; 3) il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 è giustificato da precedenti specifici, dalla presenza irregolare in Italia e dall'assenza di fonti lecite di reddito; 4) il rifiuto delle attenuanti generiche rientra nella serena valutazione discrezionale del giudice del merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La condanna di merito (pena e multa) rimane confermata dalla decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che sanziona la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Nel caso concreto il fatto contestato è la cessione di 2 grammi di hashish.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ricordato che la sua applicazione richiede una valutazione complessa e congiunta secondo i criteri dell'art. 133 e che tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per carenza o manifesta illogicità della motivazione.
Individua i criteri di valutazione della gravità del fatto (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo, ecc.). La Corte ha confermato che il giudice di merito deve motivare indicandone gli elementi ritenuti rilevanti.
Regola la recidiva. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione sia indicativa di perdurante pericolosità, esaminando natura, omogeneità, distanza temporale e altri parametri personalizzanti, oltre il mero riscontro formale dei precedenti.
Attenuante per speciale tenuità del danno patrimoniale. La Corte ha ritenuto che il diniego sia giustificato ove emergano elementi ostativi (precedenti specifici, assenza di fonti lecite di reddito, presenza irregolare) che escludono la speciale tenuità.
Regola le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che la valutazione del loro riconoscimento è di natura discrezionale e che, ai fini del sindacato di legittimità, è sufficiente che la motivazione del giudice di merito sia logica e dia conto degli elementi ritenuti decisivi.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e congiunta dei criteri dell'art. 133; il giudice di merito può basarsi su alcuni elementi ritenuti decisivi e la Cassazione può sindacare solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione.
- La recidiva non si valuta solo in termini formali: il giudice deve accertare concretamente se i precedenti denotino una perdurante inclinazione al reato, considerando natura, omogeneità e distanza temporale dei fatti.
- Il riconoscimento delle attenuanti (speciali o generiche) è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa ma deve indicare quelli ritenuti determinanti per la decisione.
- Elementi quali plurimi precedenti specifici, il possesso di somme sproporzionate, l'assenza di fonti lecite di sostentamento e il mantenimento del silenzio su clienti/fornitori sono fattori che giustificano il diniego di benefici diminutivi della responsabilità o della pena.
- In sede di Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento libero del merito probatorio: le censure devono mirare a vizi di diritto o a manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- Nel difendere casi di modesta entità materiale (es. piccole quantità di stupefacente) è cruciale dimostrare l'assenza di elementi indiziari di continuità o professionalità nel traffico e la presenza di fonti lecite di reddito per avere chances migliori di ottenere attenuanti o la tenuità del fatto.
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