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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14780/2022 del 15/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 19/10/2021 che aveva rigettato l'istanza del condannato volta a ottenere la rideterminazione della pena applicata con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), sulla base della modificazione dei parametri edittali dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La difesa sosteneva che, a seguito della modifica normativa e degli effetti della giurisprudenza costituzionale, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto ricalcolare la pena ponendo a base di calcolo la nuova media edittale e non ritenere la pena originaria "assolutamente congrua".

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento fosse stata pronunciata il 21/01/2015, quando già erano in vigore i nuovi parametri edittali (art. 73, comma 5, come modificato dall'art. 1, comma 24-ter, L. 16/05/2014, n. 79), per cui è ragionevole presumere che le parti e il giudice avessero fatto riferimento a quelle pene nell'accordo. Ha inoltre rilevato che il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 non era pertinente al caso (quella pronuncia riguardava la disciplina delle cd. droghe leggere). Conseguentemente il rigetto dell'istanza del giudice dell'esecuzione è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Strumento applicato per il patteggiamento: la pena concordata tra parti e recepita dal giudice forma l'oggetto dell'istanza di rideterminazione; la Corte ha dato per scontato che la pena pattuita tenesse già conto dei parametri vigenti alla data della sentenza.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commetta uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329"

    La Corte ha ritenuto che, alla data della sentenza di patteggiamento (21/01/2015), questa formulazione fosse già in vigore e quindi costituisse il parametro applicabile; la riduzione dei limiti edittali era dunque gia' integrata nell'accordo e non imponeva una successiva rideterminazione.

  • art. 1, comma 24-ter, L. 16/05/2014, n.79

    Norma che ha sostituito il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 con i nuovi limiti edittali (sei mesi - quattro anni; multa 1.032 - 10.329 euro). La Corte ha ritenuto applicabile tale testo alla data della sentenza di patteggiamento.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 32/2014

    Pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni inserite dal d.l. n. 272/2005, con effetti sulla disciplina delle cosiddette droghe leggere; la Corte di legittimità ha ritenuto questa pronuncia non pertinente al caso, che riguardava droga "pesante" e l'applicazione dell'art. 73, comma 5, nella formulazione già modificata dalla legge del 2014.

  • riferimento a art. 2, comma 4 (citato nel testo)

    Nel contesto la Corte ha richiamato il principio che il giudice, nel recepire l'accordo di patteggiamento, valuta e accoglie l'intesa formatasi tra le parti; si presume che il giudice abbia recepito i parametri edittali vigenti al momento dell'accordo.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data della pronuncia che si impugna e la data di entrata in vigore della norma modificativa: se la sentenza (anche di patteggiamento) e' stata emessa dopo la modifica normativa, si presume che le parti e il giudice abbiano fatto riferimento ai nuovi parametri.
  • La richiesta di rideterminazione della pena per effetto di una modifica dei limiti edittali richiede la dimostrazione che il calcolo della pena originaria non abbia tenuto conto dei parametri applicabili alla data dell'accordo; la semplice riduzione astratta delle pene non garantisce automaticamente la rideterminazione.
  • Distinguere tra modifiche legislative e pronunce costituzionali: le conseguenze in termini di retroattività ed efficacia possono variare e influenzano il diritto alla rideterminazione.
  • Nel caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) l'accordo tra parti e l'accoglimento del giudice hanno efficacia determinante; l'erronea interpretazione dei parametri edittali da parte della difesa deve essere provata per ottenere rettifica.
  • Prima di proporre ricorso, verificare se la modifica normativa riguarda specifiche categorie di reati (es. droghe leggere vs droghe pesanti) poiché una pronuncia o modifica potrebbe non essere pertinente al caso concreto.

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