Cassazione Penale, Sentenza n. 40325/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bari del 25/02/2022 che, riformando la sentenza di primo grado di condanna per trasferimento fraudolento di valori, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., e ha dichiarato estinto il reato per prescrizione. Il PG ha censurato la decisione per violazione di legge e per carenza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non ha valutato o motivato adeguatamente elementi probatori significativi posti a fondamento della condanna in primo grado (tra cui la sottoposizione di Gabriele Brusciano a misura di prevenzione, la sua condanna definitiva per reati associativi, e le dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia che lo collegavano al clan dei Casalesi e all'utilizzo della società MDV Legnami come cartiera o prestanome), limitandosi a richiamare decisioni di altri tribunali senza riesaminare puntualmente quelle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Il motivo dell'annullamento è l'omesso e insufficiente esame, da parte della Corte territoriale, degli specifici elementi probatori valorizzati dalla sentenza di primo grado e l'assenza della cosiddetta motivazione rafforzata richiesta quando la corte d'appello riforma una decisione di primo grado. Per tali ragioni è stato disposto il rinvio per un nuovo giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
La norma sull'aggravante di agevolazione mafiosa è stata al centro della controversia: la Cassazione ha rilevato che, per valutare la sussistenza dell'aggravante, il giudice d'appello doveva esaminare specificamente e motivare il valore probatorio di precedenti condanne, misure di prevenzione e dichiarazioni dei collaboratori, e non limitarsi a richiamare altre pronunce che hanno ritenuto tali dichiarazioni imprecise.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di motivazione rafforzata in appello prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis; ciò significa che anche senza nuova istruttoria il giudice di appello deve fornire una motivazione compiuta e specifica se intende pervenire a conclusioni diverse da quelle del primo grado.
Principio giurisprudenziale sulla motivazione rafforzata (Sez. U. n. 6682/1992; Sez. 6 n. 51898/2019 e altre pronunce)
La Cassazione ha applicato il consolidato principio che quando la Corte d'appello riforma la decisione di primo grado è tenuta a riesaminare, anche sinteticamente, il materiale probatorio su cui quella decisione si fondava e a fornire ragioni dettagliate per le difformi conclusioni; l'assenza di tale esame determina l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Quando la corte d'appello riforma una sentenza di primo grado, ha l'obbligo di una motivazione rafforzata: deve riesaminare e discutere specificamente i principali elementi di prova valorizzati dal giudice di primo grado, spiegando perché ne persegue una diversa valutazione.
- La mera citazione o l'appello a pronunce di altri tribunali non è sufficiente: il giudice di appello deve confrontarsi direttamente con le prove e le argomentazioni che hanno sostenuto la decisione impugnata.
- Nel giudizio sull'aggravante mafiosa (art. 416-bis, comma 1), rilevano non solo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ma anche elementi come condanne definitive o misure di prevenzione collegate all'appartenenza o ai legami con organizzazioni criminali; tali elementi devono essere valutati e motivati nel complesso probatorio.
- L'annullamento con rinvio è la conseguenza quando l'appello manca di affrontare in modo specifico prove ritenute fondamentali in primo grado; il nuovo giudizio dovrà colmare le carenze motivazionali o eventualmente rinnovare l'istruttoria.
- Le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza o per mancata allegazione degli atti non precludono automaticamente l'esame da parte della Cassazione quando le doglianze possono essere valutate attraverso il confronto delle motivazioni delle sentenze impugnata e impugnante.
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