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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40325/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bari del 25/02/2022 che, riformando la sentenza di primo grado di condanna per trasferimento fraudolento di valori, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., e ha dichiarato estinto il reato per prescrizione. Il PG ha censurato la decisione per violazione di legge e per carenza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non ha valutato o motivato adeguatamente elementi probatori significativi posti a fondamento della condanna in primo grado (tra cui la sottoposizione di Gabriele Brusciano a misura di prevenzione, la sua condanna definitiva per reati associativi, e le dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia che lo collegavano al clan dei Casalesi e all'utilizzo della società MDV Legnami come cartiera o prestanome), limitandosi a richiamare decisioni di altri tribunali senza riesaminare puntualmente quelle prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Il motivo dell'annullamento è l'omesso e insufficiente esame, da parte della Corte territoriale, degli specifici elementi probatori valorizzati dalla sentenza di primo grado e l'assenza della cosiddetta motivazione rafforzata richiesta quando la corte d'appello riforma una decisione di primo grado. Per tali ragioni è stato disposto il rinvio per un nuovo giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    La norma sull'aggravante di agevolazione mafiosa è stata al centro della controversia: la Cassazione ha rilevato che, per valutare la sussistenza dell'aggravante, il giudice d'appello doveva esaminare specificamente e motivare il valore probatorio di precedenti condanne, misure di prevenzione e dichiarazioni dei collaboratori, e non limitarsi a richiamare altre pronunce che hanno ritenuto tali dichiarazioni imprecise.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di motivazione rafforzata in appello prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis; ciò significa che anche senza nuova istruttoria il giudice di appello deve fornire una motivazione compiuta e specifica se intende pervenire a conclusioni diverse da quelle del primo grado.

  • Principio giurisprudenziale sulla motivazione rafforzata (Sez. U. n. 6682/1992; Sez. 6 n. 51898/2019 e altre pronunce)

    La Cassazione ha applicato il consolidato principio che quando la Corte d'appello riforma la decisione di primo grado è tenuta a riesaminare, anche sinteticamente, il materiale probatorio su cui quella decisione si fondava e a fornire ragioni dettagliate per le difformi conclusioni; l'assenza di tale esame determina l'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • Quando la corte d'appello riforma una sentenza di primo grado, ha l'obbligo di una motivazione rafforzata: deve riesaminare e discutere specificamente i principali elementi di prova valorizzati dal giudice di primo grado, spiegando perché ne persegue una diversa valutazione.
  • La mera citazione o l'appello a pronunce di altri tribunali non è sufficiente: il giudice di appello deve confrontarsi direttamente con le prove e le argomentazioni che hanno sostenuto la decisione impugnata.
  • Nel giudizio sull'aggravante mafiosa (art. 416-bis, comma 1), rilevano non solo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ma anche elementi come condanne definitive o misure di prevenzione collegate all'appartenenza o ai legami con organizzazioni criminali; tali elementi devono essere valutati e motivati nel complesso probatorio.
  • L'annullamento con rinvio è la conseguenza quando l'appello manca di affrontare in modo specifico prove ritenute fondamentali in primo grado; il nuovo giudizio dovrà colmare le carenze motivazionali o eventualmente rinnovare l'istruttoria.
  • Le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza o per mancata allegazione degli atti non precludono automaticamente l'esame da parte della Cassazione quando le doglianze possono essere valutate attraverso il confronto delle motivazioni delle sentenze impugnata e impugnante.

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