Cassazione Penale, Ordinanza n. 20510/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resa nei gradi precedenti è rimasta ferma, con conferma delle condanne per il furto aggravato in concorso e, per uno dei due imputati, anche per il reato ulteriore contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati condannati in primo grado e con sentenza confermata in appello per un furto aggravato in concorso; uno dei due era inoltre condannato per un illecito previsto dal codice antimafia. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato integralmente la decisione del Tribunale. Per un imputato, i motivi riguardavano: la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla responsabilità per il fatto di furto; il vizio di motivazione sulla configurabilità di un'aggravante di concorso di persone; il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; e la censura sull'entità degli aumenti di pena. Per l'altro imputato, i motivi riguardavano: la dedotta mancanza di procedibilità del delitto di furto; il mancato riconoscimento nella massima estensione delle attenuanti generiche; e l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati tutti i motivi, rilevando in particolare che alcune doglianze erano nuove rispetto all'appello, che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato, che la volontà punitiva della persona offesa era desumibile dagli atti ai fini della procedibilità del furto, e che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione congrua.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione al furto contestato in concorso
norma incriminatrice del furto, oggetto della conferma di responsabilità
aggravanti del furto richiamate nella contestazione e confermate nei gradi di merito
richiamato quale aggravante oggetto di censura in cassazione
art. 2, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma contestata al solo primo imputato, confermata nei gradi di merito
base della declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi proposti per la prima volta in cassazione
richiamato per la determinazione della pena entro i criteri legali
richiamato per la graduazione della pena in base ai criteri di commisurazione
implicitamente richiamato quale riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto congruamente motivato
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere proposte per la prima volta questioni di violazione di legge o di vizio di motivazione che non risultino già dedotte in appello, pena l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutte le deduzioni difensive.
- La misura degli aumenti di pena e, più in generale, la graduazione del trattamento sanzionatorio appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non illogica.
- Ai fini della procedibilità del furto a querela, la volontà punitiva della persona offesa può essere desunta dal contenuto complessivo degli atti, senza necessità di formule sacramentali o di una espressione esplicita e formale della querela.
- La manifestazione di volontà di punire il responsabile può risultare anche da atti che, letti complessivamente, rendano inequivoca la scelta della persona offesa di attivare la perseguibilità penale del fatto.
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