Cassazione Penale, Ordinanza n. 20390/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, su richiesta dell'imputato stesso e ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in relazione a un furto aggravato. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non deduce vizi attinenti alla formazione della volontà delle parti nel concordato in appello, né un eventuale contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo intervenuto. Le doglianze, invece, riguardano una distinta ordinanza della Corte territoriale che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare, profilo estraneo al perimetro dei motivi deducibili avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Pertanto il ricorso viene ritenuto inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che, nel concordato in appello, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103/2017, non sono previste censure ricorribili per cassazione in materia di mera determinazione della pena, salvo i vizi relativi alla formazione della volontà delle parti o alla difformità tra accordo e sentenza. Poiché nel caso concreto il ricorrente ha contestato soltanto il rigetto di un'istanza di sostituzione della misura cautelare, la doglianza è estranea al giudizio di legittimità sulla sentenza concordata. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Regola il concordato in appello su richiesta dell'imputato; la Corte afferma che, dopo la riforma del 2017, per tale procedimento non sono ammesse censure di legittimità sulla sola determinazione della pena, salvo vizi sulla formazione della volontà o difformità della sentenza rispetto all'accordo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
legge n. 103/2017
È richiamata come intervento legislativo che non ha previsto, per il concordato in appello, autonome ipotesi di censure ricorribili per cassazione, limitando il controllo ai soli vizi individuati dalla giurisprudenza.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la possibilità di condannare il ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non emergano profili di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili in cassazione solo i vizi relativi alla formazione della volontà delle parti o alla difformità tra l'accordo e la pronuncia del giudice, non anche doglianze sulla mera quantificazione della pena, salvo che si traduca in illegalità della sanzione.
- La contestazione di provvedimenti diversi dalla sentenza impugnata, come un'ordinanza cautelare autonoma, non è idonea a fondare un motivo di ricorso contro la decisione resa in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi tali da escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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