Cassazione Penale, Ordinanza n. 20367/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento esecutivo relativo a una confisca per equivalente disposta con sentenza irrevocabile per un reato tributario, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Forlì aveva dichiarato la nullità del decreto di esecuzione della confisca perché non preceduto da ordine di esecuzione con ingiunzione al pagamento ex art. 660 c.p.p., ritenendo violato l'art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità dell'ordinanza per avere il giudice fissato l'udienza ex art. 666 c.p.p. senza istanza di parte, non potendo l'esecuzione essere attivata d'ufficio e non potendo il giudice revocare il provvedimento del p.m. che individua i beni da confiscare; 2) erronea applicazione dell'art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., sostenendo che spetti al p.m. scegliere se procedere con ingiunzione al pagamento oppure con l'individuazione di specifici beni; 3) violazione degli artt. 655, comma 5, e 660 c.p.p., sostenendo che l'art. 660 c.p.p. avrebbe natura anche sostanziale e sarebbe applicabile solo ai reati commessi dopo il d.lgs. n. 150 del 2022, oltre alla tesi secondo cui il giudice dell'esecuzione non potrebbe dichiarare la nullità del decreto per il solo omesso ordine di ingiunzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato che l'impugnazione del pubblico ministero non era un ricorso per cassazione, ma andava qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., poiché il giudice dell'esecuzione aveva deciso in materia di confisca seguendo irritualmente il rito camerale ex art. 666 c.p.p. In applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Forlì per l'ulteriore corso. Non è stata quindi esaminata nel merito la doglianza sulla nullità del decreto di esecuzione o sulla disciplina dell'ingiunzione al pagamento.
Norme richiamate
La Corte ritiene che, quando il giudice dell'esecuzione provvede in materia di confisca con forma irrituale, il rimedio esperibile sia l'opposizione e non il ricorso per cassazione; l'impugnazione va quindi riqualificata come opposizione e gli atti trasmessi al giudice competente.
La decisione sottolinea che sulle questioni inerenti alla confisca il giudice dell'esecuzione deve decidere de plano; se invece procede con udienza camerale, l'impugnazione va trattata come opposizione.
In combinato disposto con l'art. 667, comma 4, c.p.p., impone la decisione de plano del giudice dell'esecuzione sulle questioni di confisca.
Richiamato dalle parti quale norma sull'ordine di esecuzione con ingiunzione al pagamento; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità nel caso concreto.
art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata nel provvedimento impugnato per fondare la nullità del decreto di esecuzione della confisca per equivalente in assenza dell'ordine di esecuzione con ingiunzione al pagamento.
art. 606, comma 1, lett. b), c), c.p.p.
Sono le disposizioni invocate dal ricorrente a fondamento delle censure di violazione di legge e nullità processuale.
Richiamato dal ricorrente come base della dedotta nullità dell'ordinanza.
Richiamato dal ricorrente nella censura sull'applicabilità temporale dell'art. 660 c.p.p.
Evocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione solo ai fatti successivi della disciplina ritenuta sostanziale.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Titolo della confisca per equivalente oggetto del decreto di esecuzione.
Reato tributario per cui è intervenuta la sentenza irrevocabile di condanna.
Massime di principio
- In materia di confisca, quando il giudice dell'esecuzione provvede con udienza camerale ex art. 666 c.p.p. anziché de plano, l'impugnazione proposta non va trattata come ricorso per cassazione ma come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
- Il principio di conservazione degli atti giuridici e il favor impugnationis impongono la riqualificazione del rimedio esperito quando l'atto è stato proposto con forma erronea ma contiene sostanzialmente l'istanza difensiva azionabile nel rito corretto.
- Le censure relative alla validità del decreto di esecuzione della confisca e alla necessità dell'ordine di esecuzione con ingiunzione al pagamento restano assorbite quando il rimedio esperibile è l'opposizione e non il ricorso per cassazione, poiché il giudice di legittimità non entra nel merito di questioni devolute al giudice competente per l'opposizione.
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