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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20404/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che li aveva ritenuti responsabili per l'occupazione di un immobile. Con un unico atto hanno dedotto: 1) violazione di legge per mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p., sostenendo in sostanza che l'occupazione sarebbe stata giustificata da esigenze abitative; 2) vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo in capo a uno dei due ricorrenti, lamentando che non sarebbe stata adeguatamente dimostrata la consapevolezza e volontà della condotta illecita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo allo stato di necessità perché, secondo la giurisprudenza richiamata e applicata dal giudice di merito, l'illecita occupazione di un immobile può essere scriminata solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non essendo sufficiente una situazione di difficoltà economica stabile e la mera esigenza abitativa. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'elemento soggettivo, perché la sentenza impugnata dava conto dell'occupazione dell'appartamento da parte di entrambi i ricorrenti e, in particolare, dell'ammissione da parte di uno di essi di volervi alloggiare per far fronte alle esigenze della propria famiglia. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    La causa di giustificazione dello stato di necessità non è applicabile all'occupazione illecita di un immobile se manca un pericolo imminente di danno grave alla persona; non basta una difficoltà economica permanente o il bisogno abitativo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'occupazione illecita di un immobile non è scriminata dallo stato di necessità quando la situazione allegata consiste in una difficoltà economica stabile o in un bisogno abitativo, se non è allegato e accertato un pericolo attuale e imminente di un danno grave alla persona.
  • Per invocare utilmente l'art. 54 c.p. in relazione a condotte di occupazione abusiva occorre dimostrare un nesso di stretta necessità tra la condotta e la salvaguardia da un pericolo imminente per la persona, non essendo sufficiente la mera finalità di reperire un alloggio.
  • Il vizio di motivazione sull'elemento soggettivo è infondato quando la sentenza di merito descrive fatti incompatibili con l'assenza di dolo, come la presenza consapevole nell'immobile e l'ammissione della finalità abitativa.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono manifestamente infondate perché contrarie a principi di diritto consolidati e perché non scalfiscono l'apparato argomentativo della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieConsenso dell'avente diritto

Testo integrale

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