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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20402/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per riciclaggio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità in relazione al delitto di riciclaggio, ma la doglianza è stata ritenuta una mera reiterazione delle censure già sollevate in appello e respinte, quindi priva di specificità. Con un ulteriore motivo ha chiesto la riduzione della pena tramite la riqualificazione del fatto in forma tentata, sostenendo che non vi fosse consumazione del reato; anche tale censura è stata giudicata generica e reiterativa, poiché il giudice di merito aveva correttamente qualificato il fatto come riciclaggio consumato, valorizzando che il reato, quale fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il compimento delle operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze perché non specifiche e sostanzialmente ripetitive delle argomentazioni già esaminate e disattese in appello. Ha inoltre ribadito che, nel riciclaggio, è sufficiente il compimento delle operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita per integrare il reato consumato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Il delitto di riciclaggio si perfeziona, quale fattispecie a consumazione anticipata, con il mero compimento di operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità.

  • art. 585 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito; nessuna interpretazione ricavabile con certezza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e sviluppare una critica argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, se già disattese con motivazione congrua, non è sufficiente.
  • La sentenza di appello può integrarsi con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo quando i due giudici abbiano concordato nell'analisi e nella valutazione delle prove e l'appello non introduca elementi nuovi, ma riproponga questioni già esaminate.
  • Il riciclaggio è un reato a consumazione anticipata: la consumazione si realizza con il compimento delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni, non essendo necessario un ulteriore evento di occultamento riuscito.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in tentativo è infondata quando la condotta accertata integri già la consumazione del delitto secondo la struttura tipica del riciclaggio.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggio
RamiDelitti economici

Testo integrale

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