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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20403/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese processuali della parte civile per difetto di attività diretta a contrastare il ricorso con utilità decisoria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Il primo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione sulla responsabilità ex art. 640 c.p., ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché meramente reiterativo delle censure già formulate in appello e non confrontato in modo effettivo con la motivazione della decisione impugnata. Il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito era congrua e non illogica, essendo sufficiente che il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Il terzo motivo censurava l'omesso avviso all'imputato circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva; anche tale motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché il giudice non ha un obbligo generalizzato di proporre la sanzione sostitutiva e l'omissione dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p. non determina nullità della sentenza se implica la valutazione negativa dei presupposti per la sostituzione. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile, perché non risultava attività difensiva utile ai fini della decisione.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    individua il delitto di truffa, la cui integrazione è stata ritenuta correttamente descritta e motivata dal giudice di merito

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il ricorso è inammissibile se i motivi sono non specifici o meramente apparenti, cioè se non si confrontano effettivamente con la decisione impugnata

  • art. 545-bis, comma 1, c.p.p.

    "in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi"

    l'avviso sulla possibilità di sostituire la pena non deve essere necessariamente formulato in ogni caso; la sua omissione non comporta nullità se è implicita la valutazione di insussistenza dei presupposti per la sostituzione

  • art. 132 c.p.

    richiamato, insieme all'art. 133 c.p., come parametro di legittimità della motivazione sul trattamento sanzionatorio

  • art. 133 c.p.

    richiamato, insieme all'art. 132 c.p., come parametro di legittimità della motivazione sul trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limiti a riproporre le stesse censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario un esame analitico di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice la motivi in modo logico e conforme ai criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice non ha l'obbligo di proporre in ogni caso all'imputato la sostituzione; l'omesso avviso ex art. 545-bis c.p.p. non determina nullità della sentenza se risulta implicitamente esclusa la sussistenza dei presupposti per la misura.
  • La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese processuali solo se ha svolto un'attività processuale utile e diretta a contrastare la pretesa avversaria con incidenza sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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