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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20569/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore)

La controversia

Una curatela fallimentare aveva impugnato il decreto del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto il privilegio ipotecario solo parzialmente a due creditori bancari cessionari di crediti derivanti da due mutui ipotecari concessi a una società poi fallita nell'ambito di un piano di risanamento attestato. Il giudice delegato aveva escluso la prelazione ipotecaria per effetto di revocatoria ordinaria; il tribunale, invece, aveva ritenuto revocabile solo il secondo finanziamento e aveva ammesso in parte il privilegio. Nel ricorso per cassazione la curatela deduceva, quanto al rapporto con uno dei creditori, l'omesso esame di un fatto decisivo: il mancato aumento di capitale per euro 810.000, ritenuto dall'attestatore indispensabile al piano, sarebbe stato già noto al ceto bancario sin dal primo finanziamento, e quindi avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della scientia decotionis e della conoscibilità del pregiudizio arrecato ai creditori dalla costituzione dell'ipoteca. Veniva inoltre denunciata la violazione delle norme sulla revocatoria ordinaria e sulla prova presuntiva, ma tale secondo motivo restava assorbito. Un altro creditore aveva nel frattempo aderito alla rinuncia al ricorso, con conseguente estinzione del processo limitatamente a quel rapporto.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale tra la curatela e uno dei controricorrenti, per rinuncia al ricorso accettata con compensazione delle spese. Nei confronti dell'altro controricorrente ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo decisivo e ritualmente dedotto il fatto storico del mancato effettivo apporto di nuova finanza da parte dei soci, già emerso prima del primo mutuo e potenzialmente idoneo a incidere sulla valutazione dell'elemento soggettivo della revocatoria ordinaria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Arezzo in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base della revocatoria ordinaria per l'inefficacia dell'atto di costituzione di garanzia pregiudizievole ai creditori, con necessità di accertare il presupposto soggettivo della consapevolezza del pregiudizio

  • art. 66 l. fall.

    richiamato come norma che consente alla curatela di far valere la revocatoria ordinaria nell'ambito concorsuale

  • art. 95 l. fall.

    richiamato quale sede procedimentale in cui la curatela ha sollevato l'eccezione/azione revocatoria nel giudizio di verifica del passivo

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    richiamato per dichiarare l'estinzione del processo in caso di rinuncia al ricorso accettata

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati nel motivo di ricorso in relazione alla prova presuntiva del presupposto soggettivo della revocatoria

  • art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma il relativo esame è rimasto assorbito

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo per violazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

Massime di principio

  • In tema di revocatoria ordinaria esperita dalla curatela nel giudizio di verifica del passivo, il presupposto soggettivo della conoscenza del pregiudizio ai creditori può essere inciso da fatti storici relativi all'effettiva realizzazione del piano di risanamento e alla conoscenza, da parte del ceto bancario, della mancata effettiva apporto di nuova finanza.
  • Un fatto storico ritualmente allegato, discusso e potenzialmente decisivo non può essere trascurato dal giudice di merito quando sia idoneo a modificare la valutazione dell'elemento soggettivo richiesto per l'inefficacia dell'atto a titolo di revocatoria.
  • Nel valutare la scientia decotionis o la conoscibilità del pregiudizio in operazioni di finanziamento assistite da garanzia ipotecaria, rileva anche la circostanza che un presupposto essenziale del piano attestato sia stato sostituito, prima dell'atto contestato, da una mera operazione contabile priva di effettivo apporto di risorse nuove.
  • La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale cui la rinuncia si riferisce, senza statuizione sulle spese quando le parti abbiano concordato la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAccertamento del passivoImpugnazioniMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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