Cassazione Civile, Ordinanza n. 24418/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di lavori per il potenziamento e la trasformazione di un tratto urbano della ferrovia Circumetnea, affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese di cui la società poi fallita era capogruppo mandataria. In primo grado era stata accolta la domanda di pagamento di somme dovute per il ritardato pagamento di stati di avanzamento lavori, compresi interessi di mora ai sensi degli artt. 33 e 35 del DPR 1063/1962. In appello il fallimento chiedeva, in via principale, il riconoscimento di una maggiore somma per interessi rispetto a euro 90.000, sostenendo che la formula usata nelle conclusioni non fosse mera clausola di stile e che dovesse valorizzarsi anche il riferimento alla CTU contabile; in subordine chiedeva gli interessi capitolari o, ulteriormente in subordine, gli interessi legali sulla somma di euro 90.000 dalla domanda al soddisfo; chiedeva inoltre gli interessi maturati dopo la sentenza di primo grado e il risarcimento di ulteriori danni. Il Ministero rimaneva intimato in cassazione. I motivi di ricorso erano quattro: omesso esame di fatti decisivi sulla natura non meramente stilistica della formula "maggiore o minore somma"; nullità per violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione dell'art. 345 c.p.c. per il rigetto della domanda di interessi maturati dopo la sentenza di primo grado; conseguente censura sulle spese e sulla condanna ex art. 13, comma 1-quater, T.U. spese di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non già sulla neutralità della formula, ma sulla mancata specifica menzione, nelle conclusioni, dei risultati della CTU e sulla conseguente assenza di una reale incertezza sul quantum. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. È stato accolto il terzo motivo limitatamente alla domanda di interessi maturati dopo la sentenza di primo grado: la Corte ha ritenuto che tale domanda fosse stata effettivamente proposta e che, trattandosi di accessori di una domanda già introdotta in primo grado, potesse essere coltivata in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; la decisione della Corte d'appello che l'aveva esclusa è stata quindi cassata nei limiti dell'accoglimento. Il quarto motivo è stato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo ex n. 5 è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge in relazione al terzo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro di denuncia della nullità della sentenza e del procedimento.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è esclusa nei limiti in cui la domanda sia stata effettivamente proposta; la censura resta assorbita perché il primo motivo è inammissibile.
È richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla precisazione delle conclusioni e alla domanda sulle somme maggiori.
La deroga al divieto di nuove domande in appello vale per interessi, frutti, accessori e danni maturati dopo la sentenza impugnata, purché siano accessori di una domanda già proposta in primo grado.
Gli interessi sugli interessi richiedono un'espressa domanda; in mancanza, la relativa pretesa non può essere introdotta in appello.
art. 33 DPR 1063/1962
È evocato come base della domanda di interessi di mora per ritardato pagamento dei SAL negli appalti pubblici.
art. 35 DPR 1063/1962
È evocato insieme all'art. 33 DPR 1063/1962 quale fondamento della pretesa sugli interessi di mora.
art. 13, comma 1-quater, T.U. spese di giustizia
La censura sulla relativa condanna è assorbita dall'accoglimento parziale del ricorso.
Cass. 19455/2018
Richiamata quale precedente sui criteri per distinguere una vera domanda in somma maggiore o minore da una mera clausola di stile.
Cass. SU 10156/1998
Richiamata per il principio secondo cui non è consentito in appello domandare per la prima volta interessi anatocistici o accessori non richiesti in primo grado.
Cass. 8717/1996
Richiamata per affermare che l'art. 345 c.p.c. consente in appello la domanda di interessi maturati dopo la sentenza, se accessori di una domanda già proposta in primo grado.
Cass. 58/2014
Richiamata nel ragionamento della Corte d'appello, ma ritenuta non pertinente al caso degli interessi successivi alla sentenza di primo grado.
Massime di principio
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- La formula con cui una parte chiede la "maggiore o minore somma ritenuta dovuta" non vale automaticamente come clausola di stile né come domanda generica: occorre verificare se, al momento della precisazione delle conclusioni, vi sia ancora una reale incertezza sul quantum e se la parte abbia o meno fatto proprio l'esito della CTU o altri elementi di quantificazione.
- Il richiamo, nell'atto introduttivo, alla possibile CTU non basta da solo a rendere specificamente proposta la domanda sul quantum risultante dalla consulenza; serve un espresso richiamo ai risultati della CTU e una chiara volontà di precisare la domanda in conformità ad essi.
- Gli interessi, i frutti, gli accessori e i danni maturati dopo la sentenza impugnata possono essere domandati in appello solo se sono accessori di una domanda già proposta in primo grado; la deroga dell'art. 345 c.p.c. non consente di introdurre per la prima volta in appello una domanda autonoma.
- La domanda di interessi sugli interessi o di interessi anatocistici richiede un'espressa formulazione: in mancanza, il giudice non può attribuirli senza incorrere in ultrapetizione.
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