Sentenza del 10/06/2015 n. 12045 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, con cui erano stati contestati costi ritenuti non inerenti ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP e la detrazione IVA, sulla base di fatture emesse da M. G. s.r.l. con la generica causale «servizi amministrativi». Dopo che la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, la CTR della Lombardia aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo non dimostrata l’inerenza: alcune fatture non indicavano gli spot realizzati e non era documentato l’asserito errore di compilazione e contabilizzazione. In Cassazione Movie M. I. s.r.l. ha proposto due motivi: violazione dell’art. 75 TUIR (ora art. 109), sostenendo che non erano state considerate le risultanze sul debito e sui centri di costo; e vizio di motivazione, deducendo che le fatture rappresentavano un conguaglio per prestazioni effettive e che gli importi erano inferiori ai costi sostenuti da M. G. s.r.l.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 5 maggio 2015 depositata il 10 giugno 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur formulato come violazione di legge, contestava in realtà la valutazione del materiale istruttorio, non sindacabile in quella sede nei termini prospettati. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: mancava l’indicazione riassuntiva e sintetica del fatto controverso o delle ragioni di insufficienza della motivazione richiesta dall’art. 366-bis c.p.c. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR favorevole all’Ufficio. La contribuente è stata condannata a rimborsare le spese processuali, liquidate in 3.645 euro per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 75 T.U.I.R. (ora art. 109 T.U.I.R.)
La Corte non ha deciso nel merito se i costi fossero inerenti o deducibili: ha ritenuto che la censura presentata come violazione della norma mirasse, in realtà, a ottenere una diversa valutazione delle prove.
Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge non può essere usato per contestare una valutazione di merito delle risultanze istruttorie.
Il vizio di motivazione può essere denunciato solo rispettando i requisiti processuali applicabili al ricorso; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza del requisito previsto dall’art. 366-bis c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall'art. 366-bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso stesso.
Per denunciare un vizio di motivazione occorreva indicare chiaramente il fatto controverso o le ragioni dell’insufficienza e aggiungere, alla fine del motivo, una sintesi autonoma che consentisse di valutarne subito l’ammissibilità. La mancanza di tale sintesi ha determinato l’inammissibilità del secondo motivo.
Massime di principio
- In Cassazione, una censura che formalmente denuncia violazione di legge ma chiede una nuova lettura dei documenti e delle prove è una contestazione di merito e non può essere veicolata con quel motivo.
- Quando si deduce un vizio di motivazione, il ricorso deve individuare con chiarezza il fatto controverso o la specifica carenza motivazionale e, ove richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis, formulare una sintesi autonoma del motivo; l’omissione può renderlo inammissibile.
- La registrazione contabile e il pagamento di una fattura, da soli, non dimostrano l’inerenza del costo: è necessario che la documentazione consenta di collegare concretamente la spesa all’attività d’impresa.
- Un ricorso dichiarato inammissibile lascia ferma la decisione impugnata; la parte soccombente può inoltre essere condannata alle spese processuali.
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