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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19554/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Un professionista aveva agito contro alcuni coeredi della defunta debitrice per ottenere il pagamento di somme che assumeva dovute a diverso titolo: restituzione di somme mutuate, anticipazioni effettuate nell'interesse della de cuius e compensi per attività legale svolta in favore della stessa. Il Tribunale aveva condannato i convenuti al pagamento di una somma ridotta rispetto a quella domandata, limitatamente a due coeredi e pro quota, rigettando la riconvenzionale risarcitoria. In appello il creditore contestava la determinazione del quantum e la valutazione delle prove, mentre i convenuti proponevano appello incidentale. Nel corso del giudizio di appello era deceduto uno degli appellati; la causa veniva riassunta solo nei confronti dell'altra coerede. Il ricorrente principale ha dedotto: violazione dell'art. 331 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi della debitrice originaria; violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi del convenuto deceduto nel corso del giudizio; e, con altri motivi poi assorbiti, vizi di omesso esame relativi alla scrittura del 28 febbraio 2005, al disconoscimento della sottoscrizione e al titolo delle somme richieste. La controricorrente, con ricorso incidentale condizionato, ha eccepito la tardività della riassunzione e la conseguente estinzione del giudizio di appello ai sensi degli artt. 305 e 307 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale e ha accolto il secondo motivo, ritenendo necessario il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi del convenuto deceduto nel corso del giudizio. Tuttavia, ha poi accolto il ricorso incidentale condizionato, rilevando che la riassunzione era tardiva rispetto al termine di tre mesi applicabile dalla notifica dell'evento interruttivo, anche tenendo conto della sospensione dei termini per il sisma. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di appello e cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il processo di appello non poteva essere proseguito. Le questioni di merito sono rimaste assorbite. Le spese del giudizio di appello sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    non ricorreva litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi della debitrice originaria, poiché il debito ereditario si fraziona pro quota e il rapporto non è unico e inscindibile.

  • art. 102 c.p.c.

    alla morte di una parte nel corso del giudizio, gli eredi si trovano in litisconsorzio necessario processuale; la riassunzione o l'impugnazione nei confronti di uno solo di essi impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, a pena di nullità.

  • art. 305 c.p.c.

    la riassunzione del processo interrotto deve avvenire nel termine di tre mesi decorrente dall'interruzione, individuata nella notifica dell'evento interruttivo.

  • art. 307 c.p.c.

    la mancata tempestiva riassunzione comporta l'estinzione del giudizio, rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 300, comma 2, c.p.c.

    la notifica dell'evento interruttivo segna il momento da cui decorre l'interruzione ai fini della riassunzione.

  • art. 49, comma 9-ter, d.l. n. 189/2016 conv. in l. n. 229/2016

    ha determinato la sospensione dei termini processuali per il periodo indicato per i comuni colpiti dal sisma, incidendo sul computo del termine per riassumere.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso per il pagamento di un debito ereditario già facente capo al de cuius, la pluralità di eredi convenuti non determina automaticamente un litisconsorzio necessario, poiché l'obbligazione si fraziona pro quota tra gli eredi.
  • Se una parte muore nel corso del giudizio, gli eredi subentrano nel processo in una situazione di litisconsorzio necessario processuale: la riassunzione o l'impugnazione deve coinvolgerli tutti, oppure il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio anche d'ufficio.
  • La mancata riassunzione nei confronti di tutti gli eredi della parte deceduta non consente di limitare la domanda alla sola quota dell'erede destinatario della riassunzione, ma comporta nullità della decisione per contraddittorio non integro.
  • La riassunzione del processo interrotto deve essere compiuta nel termine di legge, e la sua tardività determina l'estinzione del giudizio, rilevabile anche d'ufficio.
  • Ai fini del computo del termine per riassumere, vanno considerati sia gli eventi sospensivi dei termini processuali applicabili sia il corretto dies a quo dell'interruzione derivante dalla notifica dell'evento interruttivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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