Cassazione Penale, Sentenza n. 31830/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugnava per Cassazione la sentenza che aveva confermato la condanna per rapina impropria. I motivi principali erano: (1) travisamento del fatto e contraddittorietà della motivazione, con richiesta di valutare l'attendibilità della persona offesa a fronte di versioni discordanti (uso di bicicletta, formulazione delle minacce); (2) violazione di legge nella qualificazione come rapina per ritenuta insussistenza della minaccia ritenuta generica (espressione "vedi cosa ti faccio") e assenza del fine di assicurarsi il profitto del reato, considerato il mancato rinvenimento della refurtiva a carico dell'imputato; (3) violazione dell'art. 20‑bis c.p. (richiesta di sostituzione della pena detentiva in ragione della sospensione condizionale) contestando il rigetto della richiesta formulata in appello in seguito alla riforma del d.lgs. 150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto infondati i rilievi: (1) sull'attendibilità della persona offesa e sul travisamento del fatto, rilevando i riconoscimenti della vittima e della zia, l'uso immediato delle carte di credito sottratte e la fuga in bicicletta dell'imputato; (2) sulla insufficienza della minaccia, richiamando il principio secondo cui la minaccia è reato formale di pericolo e che è sufficiente la attitudine intimidatoria della frase, senza necessità di specificazione del male minacciato (la frase "vedi cosa ti faccio" è stata ritenuta idonea a intimorire nella situazione concreta); (3) sulla presunta violazione procedurale relativa alle pene sostitutive, constatando che la sentenza di primo grado era stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 e che la richiesta di sostituzione, avanzata in appello in forma generica e tardiva, avrebbe dovuto essere formulata già in primo grado ai sensi dell'art. 545‑bis c.p.p.; la valutazione dei fatti e dell'idoneità intimidatoria è stata ritenuta accertamento di merito insindacabile in Cassazione ove congruamente motivato.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato per motivare la trattazione del ricorso secondo la procedura prevista; indicazione procedurale sulla trattazione
Art. 612 c.p. (minaccia) e art. 612 assorbito nella rapina
La minaccia è reato formale di pericolo: è sufficiente l'attitudine della condotta ad intimidire; non è necessaria la determinazione del male minacciato né che la vittima subisca concretamente lo stato d'intimidazione. Nella rapina impropria la minaccia integra il passaggio da furto a rapina se idonea a costringere la vittima.
Art. 62 n.4 e art. 62‑bis c.p. (circostanze attenuanti)
Le circostanze attenuanti sono state riconosciute dal giudice di merito e valorizzate nella determinazione della pena (pena sospesa e multa).
Riforma normativa citata dalla difesa in relazione alla possibilità di richiedere misure alternative o sostitutive della pena; la Corte ha ritenuto che la richiesta fosse tardiva nel caso concreto perché la prima sentenza è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma.
Norma procedurale che disciplina il momento e le modalità in cui devono essere prospettate richieste sulle pene sostitutive; la Corte ha ritenuto che la richiesta dovesse essere avanzata già in primo grado e che la domanda tardiva in appello fosse improcedibile
Massime di principio
- In reati come la rapina impropria, la valutazione dell'esistenza di una minaccia è basata sull'attitudine intimidatoria della condotta nel contesto concreto: non è necessaria l'indicazione dettagliata del male minacciato.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (identificazione del colpevole, ricostruzione dei fatti, attendibilità delle dichiarazioni delle parti) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; il ricorso per 'travisamento del fatto' richiede specifici profili di illogicità o contraddittorietà nella motivazione.
- L'assenza di refurtiva sulla persona dell'arrestato non esclude la responsabilità se vi sono elementi colleganti (riconoscimenti, uso immediato di carte sottratte, fuga con complice sconosciuto, tempistica degli eventi).
- Le questioni procedurali relative a benefici o sostituzioni di pena dipendono dai termini e dalle modalità di proposizione previste dalla legge (es. art. 545‑bis c.p.p.); richieste tardive o formulate in modo generico possono essere rigettate.
- Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del proponente quando sussistono profili di colpa nella scelta delle doglianze.
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