Cassazione Penale, Sentenza n. 25559/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per plurimi reati (associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione pluriaggravata, furto, danneggiamento seguito da incendio, violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale). Il ricorrente censurava la ritenuta gravità indiziaria, sostenendo che le intercettazioni fossero state interpretate erroneamente, che le presunte estorsioni fossero in realtà regalie di scarso valore o pratiche commerciali, e che il suo intervento in alcuni episodi fosse volto a sedare liti tra allevatori e non a compiere condotte mafiose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio prognostico per la misura cautelare, fosse sufficiente una valutazione globale degli elementi probatori (intercettazioni, denunce delle persone offese, sommarie informazioni) e che le conversazioni intercettate, contestualizzate con gli altri riscontri, costituissero gravi indizi di colpevolezza. La Corte ha altresì affermato che l'assenza di coindagati apparente non esclude la partecipazione del ricorrente all'organizzazione mafiosa accertata nella zona. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ordine alla cancelleria di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione del CPP.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 274, lett. c)
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento normativo per l'applicazione della misura cautelare in carcere; la Corte conferma che, nel giudizio cautelare, è sufficiente qualsiasi elemento probatorio idoneo a fondare una prognosi di alta probabilità di colpevolezza.
Codice penale, art. 416-bis e art. 416-bis.1
Norme sulla associazione di tipo mafioso e sulle aggravanti correlate. Nel caso il Tribunale ha escluso l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 in riferimento a un capo, senza tuttavia ritenere inesistente l'impianto associativo complessivo contestato.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
comma 1-ter dell’art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Norma procedurale relativa alle comunicazioni di cancelleria cui la sentenza rinvia per l'esecuzione delle formalità successive al provvedimento.
Massime di principio
- In sede di misura cautelare il magistrato opera un giudizio prognostico: non è richiesta la prova definitiva ma la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza valutati globalmente.
- La Corte di Cassazione, nel controllo sui provvedimenti cautelari, verifica prevalentemente la legittimità e la non manifesta illogicità della motivazione; non è luogo per una rivalutazione ex novo del materiale probatorio.
- Le intercettazioni, se contestualizzate e corredate da altri riscontri (denunce, informazioni sommarie, comportamenti degli interlocutori), possono costituire elementi idonei a fondare la gravità indiziaria.
- L'assenza di coindagati non esclude automaticamente la configurabilità di un'associazione mafiosa quando sussistano elementi che collegano il singolo indagato a un'organizzazione già accertata.
- Le ricostruzioni difensive che prospettano interpretazioni alternative dei fatti devono dimostrare la manifest incompatibilità delle conclusioni del giudice con i dati processuali per ottenere l'annullamento in Cassazione.
- Ogni singolo elemento probatorio deve essere valutato nell'insieme: la valutazione parcellizzata può essere insufficiente per scalfire una decisione che risulti logicamente coerente e fondata sui riscontri istruttori.
- Per scongiurare l'applicazione di misure cautelari, è utile fornire elementi nuovi e specifici che possano negativamente incidere sulla prognosi di pericolosità o sulla fondatezza degli indizi, non limitandosi a mere smentite assertive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25434/2025 del 10/07/2025
- Sentenza penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25435/2025 del 10/07/2025
- Sentenza penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25436/2025 del 10/07/2025
- Sentenza penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25437/2025 del 10/07/2025
- Sentenza penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25438/2025 del 10/07/2025
- Sentenza penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25439/2025 del 10/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →