Cassazione Penale, Sentenza n. 25437/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per Cassazione proposta dal difensore dell'imputato (Avv. Anna Maria Ferriero) con i seguenti motivi: 1) mancanza di motivazione circa il delitto di estorsione, con particolare riguardo all'attribuzione al Merola del possesso dell'utenza usata per le richieste estorsive; 2) travisamento del fatto in relazione al delitto di induzione indebita per assenza di strumentalizzazione della posizione rivestita dall'imputato; 3) mancata motivazione circa la richiesta di esclusione della parte civile in quanto i danni richiesti non sarebbero derivati dall'attività del ricorrente; 4) violazione dell'art. 546 c.p.p. per aver la Corte d'appello richiamato per relationem le argomentazioni del primo giudice senza esaminare le doglianze difensive. Procedimentalmente, il ricorso era stato tuttavia depositato telematicamente presso il portale del Tribunale di Pavia e trasmesso alla Corte d'Appello di Milano, anziché essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come previsto dalla normativa vigente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni formali: il deposito telematico è stato effettuato ad un indirizzo/portale non conforme a quanto previsto dall'art. 582 c.p.p. e dal regime transitorio dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 (deposizione telematica agli indirizzi PEC individuati dal DGSIA). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la sanabilità della trasmissione a un indirizzo PEC non pertinente anche con successiva trasmissione interna, e ha applicato rigorosamente le ipotesi di inammissibilità previste dalla norma transitoria. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 582 cod.proc.pen.
deposito dell'impugnazione "nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"
La Corte ha ritenuto obbligatorio il deposito presso la cancelleria dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato; il mancato rispetto di tale regola telematica determina inammissibilità.
art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022
consentito il deposito con valore legale mediante inoltro agli indirizzi PEC degli uffici giudiziari di destinazione "indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati"
Regime transitorio che individua gli indirizzi PEC idonei per il deposito telematico; la trasmissione a indirizzi non pertinenti è espressamente prevista come causa di inammissibilità.
art. 111-bis cod.proc.pen.
Norma sulle modalità telematiche di deposito ancora in corso di attuazione; la Corte ha richiamato che, in attesa della piena attuazione e regolamentazione, trova applicazione il regime transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022.
art. 81, comma 2, cod.pen.
Norma sulla determinazione della pena in caso di continuazione tra reati; richiamata nella ricostruzione del giudice di merito per la rideterminazione della pena complessiva.
art. 546 cod.proc.pen.
Richiamata dal ricorrente come presunta violazione (per richiamo per relationem delle argomentazioni del primo giudice); la questione è però rimasta sul piano del merito e non è stata esaminata per sopravvenuta inammissibilità formale del ricorso.
Massime di principio
- Il deposito telematico degli atti deve essere effettuato esclusivamente all'indirizzo PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, così come individuato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati; la trasmissione ad un indirizzo diverso può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- La tempestiva trasmissione interna dell'atto dall'ufficio che ha erroneamente ricevuto il deposito verso l'ufficio competente non è sufficiente, in presenza della previsione normativa che tipizza l'inammissibilità per indirizzo PEC non pertinente.
- Il regime transitorio previsto dall'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 va applicato rigorosamente fino alla piena e regolamentare attuazione delle modalità telematiche stabilite dall'art. 111-bis cod.proc.pen.
- Le eccezioni procedurali formali (es. difetto di competenza/indirizzo di deposito) possono impedire l'esame dei motivi di merito; pertanto, prima di proporre ricorso per Cassazione è essenziale verificare la conformità formale del deposito telematico.
- In situazioni analoghe, se si contesta il merito della decisione (mancanza di motivazione, travisamento del fatto, violazioni procedurali) è strategico assicurarsi contemporaneamente della correttezza del canale di deposito e conservare le prove di eventuali provvedimenti/elenchi DGSIA che attestino l'indirizzo PEC competente.
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