Cassazione Penale, Sentenza n. 25435/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in Cassazione proposto dal difensore dell'imputato denunciava la violazione del divieto di reformatio in pejus (art. 597, comma 3, c.p.p.) in quanto la Corte territoriale, dopo aver riqualificato il delitto originariamente contestato da truffa (art. 640 c.p.) in appropriazione indebita (art. 646 c.p.), avrebbe fissato la pena detentiva in mesi sei di reclusione (corrispondente al minimo edittale delloriginaria imputazione) e la pena pecuniaria nella misura del minimo previsto dalla norma novellata, con conseguente trattamento in peius rispetto alla sentenza di primo grado. Il ricorrente richiamava anche la sentenza n. 46/2024 della Corte Costituzionale che aveva inciso sui minimi edittali della fattispecie rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la riqualificazione in appropriazione indebita e la responsabilità per i reati di sostituzione di persona e falso, nonché la rideterminazione della pena detentiva complessiva in mesi dieci di reclusione (ferme le statuizioni civili). Tuttavia ha ritenuto che la Corte territoriale abbia determinato un trattamento peggiore con riguardo alla pena pecuniaria, avendo fissato la pena base in euro 1.000,00 (pari al minimo della norma novellata) risultando superiore alla multa di euro 600,00 irrogata dal primo giudice. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena pecuniaria e, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i), c.p.p., ha rideterminato la pena pecuniaria nella misura di euro 600,00 quale pena base, con quantificazione complessiva del trattamento sanzionatorio pari a mesi dieci di reclusione ed euro 900,00 di multa, tenuto conto degli aumenti per continuazione.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Principio del divieto di reformatio in pejus: l'impugnazione promossa dal solo imputato non può comportare un peggioramento del trattamento sanzionatorio; vale per tutti gli elementi autonomi della pena (detentiva e pecuniaria).
Norma sulla truffa: la fattispecie originariamente contestata; rilevante per confronto delle forbici edittali con la fattispecie riqualificata.
Norma sull'appropriazione indebita: fattispecie nella quale la Corte territoriale ha riqualificato il fatto; diversa forbice edittale rispetto all'art. 640 con effetti sulla determinazione della pena.
L. n. 3/2019, art. 1, comma 1, lett. u) e pronuncia Corte Cost. n. 46/2024
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione incriminatrice nella parte in cui aveva innalzato il minimo edittale, con ripristino del minimo previgente (es. minimo detentivo di 15 giorni). Ciò incide sulla misura minima applicabile e obbliga il giudice a rimodulare la pena alla luce della nuova cornice normativa.
Principio di applicazione della legge penale più favorevole e ripristino delle conseguenze normative antecedenti alla novella, richiamato in relazione alla pronuncia di incostituzionalità.
Criteri per la determinazione della pena: il giudice deve conformarsi ai parametri (personalità del reo, gravità del fatto, modalità, antecedenti, conseguenze, ecc.) nella rimodulazione della sanzione alla luce di una cornice normativa mutata.
art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
Poteri della Corte di Cassazione di rideterminare la pena pecuniaria nel provvedimento di annullamento senza rinvio quando procede all'annullamento limitato della sanzione pecuniaria, consentendo una rideterminazione immediata in sede di legittimità.
art. 6 CEDU
Principio del giusto processo: giustifica la possibilità di riqualificazione in appello purché sia prevedibile, l'imputato possa far valere le proprie ragioni e non ne derivi un peggioramento del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in pejus opera su tutti gli elementi autonomi della pena: non solo sulla durata della reclusione ma anche sulla multa e sugli aumenti accessori; ogni peggioramento di un elemento è vietato quando impugna il solo imputato.
- La Corte d'appello può riqualificare il fatto anche in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, purché la riqualificazione sia prevedibile, l'imputato sia in condizione di difendersi rispetto alla nuova qualificazione e non comporti un peggioramento del trattamento sanzionatorio.
- Se una pronuncia di incostituzionalità modifica la forbice edittale, il giudice di merito deve rimodulare la pena secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., ma non è vincolato a una corrispondenza aritmetica con la pena fissata in primo grado; tuttavia non può sfruttare la nuova cornice per aggravare componenti della pena rispetto al primo grado quando a proporre il gravame è il solo imputato.
- Quando la Corte territoriale, dopo riqualificazione, determina una multa complessivamente superiore rispetto alla prima sentenza a fronte dell'impugnazione del solo imputato, la Cassazione può annullare limitatamente alla pena pecuniaria e, se possibile, rideterminarla in sede di legittimità ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- In pratica, in situazioni analoghe: verificare separatamente ogni elemento della pena (base detentiva, aumenti per continuazione, multa); se uno di questi elementi risulta in peius rispetto al primo grado a seguito di impugnazione promossa solo dall'imputato, sussiste ragione per ricorso in Cassazione e possibile annullamento parziale.
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