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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25436/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Monachino era stato ritenuto responsabile, agli effetti civili, dei reati di frode assicurativa e simulazione di reato per aver denunciato un furto mai avvenuto e richiesto il risarcimento di euro 195.421,00 sulla base di fatture ritenute false. I difensori hanno proposto ricorso per Cassazione denunciando: (1) violazione degli artt. 125, comma 3 e 603, comma 3-bis c.p.p., art. 111 Cost. e art. 6 CEDU per omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e difetto assoluto di motivazione, poiché la Corte d'appello avrebbe ribaltato l'assoluzione di primo grado valutando diversamente prove rese in dibattimento senza rinnovarle; (2) errata valutazione delle prove e manifesta illogicità nella ritenuta sussistenza dei delitti contestati (artt. 642 e 367 c.p.); (3) difetto di motivazione nella determinazione equitativa del danno patrimoniale riconosciuto alla parte civile e mancata indicazione dei criteri adottati per la liquidazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello, nel riformare l'assoluzione, si è basata principalmente su fonti documentali che non hanno natura di prova orale decisiva, per cui non sussisteva l'obbligo di rinnovazione della prova ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3-bis. Ha inoltre ritenuto infondati il secondo motivo (la rivalutazione delle prove da parte della Corte d'appello è stata congruamente motivata e priva di illogicità) e il terzo (la liquidazione del danno è stata prudente e adeguatamente argomentata sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla compagnia). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p., comma 3-bis

    art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice d'appello di rinnovare l'istruzione dibattimentale quando la riforma dell'assoluzione si fondi su diverso apprezzamento di prove dichiarative rese in dibattimento (periti/consulenti). Nel caso, non è stato applicabile perché la Corte d'appello si è basata soprattutto su documenti non orali.

  • art. 125 c.p.p., comma 3

    art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle prove e del contraddittorio; i rilievi difensivi sono stati ritenuti infondati poiché le dichiarazioni e documenti rilevanti erano acquisiti in modo conforme e taluni atti avevano natura documentale (non orale).

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo evocato dalla difesa per criticare l'omessa rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio e il giusto processo non fossero compromessi dalla decisione d'appello, data la prevalente natura documentale delle fonti valutate.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro di riferimento sui diritti processuali; la Corte ha ritenuto che non fosse stato leso il diritto a un processo equo nella rinnovata valutazione in appello.

  • art. 234 c.p.p.

    Norma relativa ai documenti: le denunce e le comunicazioni pre-processuali sono considerate documenti. La Corte ha valorizzato tale natura per escludere che si trattasse di prove orali la cui rinnovazione fosse obbligatoria.

  • art. 612 c.p.p.

    Norma sulla sospensione dell'esecuzione della condanna civile; la richiesta di sospensione è stata ritenuta assorbita dalla decisione di merito e non accolta separatamente.

  • artt. 642 e 367 c.p.

    Norme sostanziali sui reati contestati (frode assicurativa e simulazione di reato). La Corte ha ritenuto che la valutazione degli elementi probatori giustificasse la responsabilità agli effetti civili, confermando la fondatezza delle imputazioni sul piano probatorio.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U n.22065/2021, Pavan, Fontanella, Chelini ecc.)

    Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021; Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019; Sez. 5, n. 7379 del 21/11/2023; Sez. 4, n. 13379 del 14/02/2024

    La Corte ha richiamato principi consolidati di legittimità: quando la riforma dell'assoluzione si fonda su diversa valutazione di dichiarazioni rese in dibattimento, è necessario l'esame in contraddittorio (rinnovazione). Tuttavia, se la decisione d'appello poggia su documenti o su prove non orali, tale obbligo può venir meno.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello ribalta un'assoluzione basandosi su rinnovata valutazione di dichiarazioni rese oralmente in dibattimento (periti/consulenti/testimoni decisivi), il giudice di appello è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale per assicurare il contraddittorio (art. 603 c.p.p., comma 3-bis).
  • Se la riforma dell'assoluzione si fonda prevalentemente su documenti acquisiti (denunce, relazioni investigative, fatture, rapporti), tali fonti possono essere valutate senza rinnovazione orale; in tal caso il requisito dell'oralità della prova non sussiste.
  • Le dichiarazioni e relazioni di periti/consulenti rese oralmente nel dibattimento costituiscono prove dichiarative: se decisive, vanno riascoltate in appello; le sole relazioni scritte, lette in udienza, non hanno sempre natura dichiarativa che impone la rinnovazione.
  • Il giudizio della Cassazione sui fatti è limitato: contesta principalmente violazioni di diritto o vizi logico-giuridici; la rivalutazione di merito operata dalla Corte d'appello, adeguatamente motivata e non manifestamente illogica, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
  • Sulla liquidazione del danno civile, il giudice può fare una valutazione equitativa anche sulla base di accertamenti svolti dalla parte (es. investigazioni private), purché la motivazione renda chiaro il criterio e la prudenza della quantificazione; tali accertamenti di fatto sono in generale incensurabili in Cassazione salvo manifesta illogicità.
  • La difesa dovrebbe tempestivamente eccepire in primo grado eventuali ammissioni di prove documentali o l'acquisizione di sommarie informazioni per preservare il diritto al contraddittorio e facilitare eventuali doglianze in sede di impugnazione.

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