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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25438/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze sostenendo: i) violazione del principio di specialità, per cui il reato previsto dall'art. 186, comma 7, cod. strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico) sarebbe assorbito nel più grave reato di cui all'art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale) contestato separatamente; ii) mancata concessione della misura alternativa del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186, comma 9, cod. strada (censura però basata su una richiesta che non risulta essere stata formulata in sede di merito).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale che ha distinto le due fattispecie: il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest è reato a condotta istantanea consumato al momento del diniego, mentre la resistenza a pubblico ufficiale nel caso concreto si è consumata successivamente con minacce, calci e pugni al mobilio degli uffici di polizia municipale, pertanto le condotte erano diverse e non sovrapponibili e non poteva operare l'assorbimento. Quanto alla richiesta relativa al lavoro di pubblica utilità, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché la richiesta non risulta essere stata proposta in sede di merito. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 17 giugno.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, cod. strada

    Riconosciuto come contravvenzione a condotta istantanea che si consuma con il rifiuto opposto alla richiesta di accertamento del tasso alcolemico; non assorbibile se il successivo reato di resistenza si realizza con condotta successiva e distinta

  • art. 337 cod. pen.

    Reato di resistenza a pubblico ufficiale applicato al comportamento successivo e distinto del prevenuto (minacce, violenza sugli arredi degli uffici), non sovrapponibile alla condotta del rifiuto all'alcoltest

  • art. 186, comma 9, cod. strada

    Norma che prevede misure (lavoro di pubblica utilità) come possibile sanzione/pena alternativa; qui la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata concessione perché la relativa istanza non risulta essere stata proposta in sede di merito

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato quale disposizione procedurale relativa ai motivi e alla forma del ricorso per cassazione (il ricorso indica le censure contestate)

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie per il ricorrente

Massime di principio

  • Il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico (art. 186, comma 7, cds) è considerato reato a condotta istantanea: si consuma al momento del diniego e, se da tale diniego si sviluppano fatti successivi distinti nel tempo e nella modalità (es. aggressione, resistenza), tali fatti possono integrare reati autonomi non assorbibili nel primo.
  • L'assorbimento tra reati non opera quando le condotte incriminate sono cronologicamente e oggettivamente distinte; è necessario valutare fatti, tempi e modalità per stabilire sovrapponibilità.
  • Le censure in cassazione relative a omissioni o richieste non prospettate in sede di merito sono inammissibili: le questioni non sollevate in primo e secondo grado non possono di norma essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso e sanzionare il ricorrente con condanne alle spese e con ammende salvo che sussista assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità (orientamento derivante da Corte Cost. n.186/2000).
  • In casi similari è fondamentale, ai fini difensivi, documentare e far valere tempestivamente in sede di merito eventuali richieste di misure alternative (es. lavoro di pubblica utilità) e contestare con precisione la sovrapposizione delle condotte quando si invoca il principio di specialità.

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