Cassazione Penale, Ordinanza n. 14138/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo, pronunciata in data 28/10/2024. La Corte ha rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il ricorso per cassazione, quindi, deve essere necessariamente sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, senza il necessario patrocinio tecnico richiesto dalla disciplina vigente.
Norme richiamate
Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato e il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione e le conseguenze sanzionatorie collegate all'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, per gli atti successivi al 3 agosto 2017, l'imputato o il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile dalla Corte.
- L'autenticazione della firma del ricorrente o la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato non equivalgono alla sottoscrizione richiesta dalla legge, poiché non attribuiscono al difensore la titolarità dell'atto impugnatorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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