Cassazione Civile, Ordinanza n. 00337/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall’Agenzia delle entrate il 14 gennaio 2020 e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che, per il tenore della pronuncia estintiva e per la qualità del rinunciante, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater. Non vi è stata decisione nel merito della controversia tributaria.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite riguardava un accertamento fiscale relativo al maggior reddito attribuito a una società per l’anno d’imposta 1997. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente; l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la difesa erariale depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della pronuncia di estinzione e della qualità del rinunciante.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente comporta l'estinzione del processo, senza necessità di una decisione sul merito.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia del ricorrente, la Corte può escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità.
- La definizione estintiva impedisce qualsiasi pronuncia sulla fondatezza dei motivi di ricorso e lascia ferma la decisione impugnata, salvo gli effetti propri dell'estinzione.
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