Cassazione Penale, Sentenza n. 2686/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Venezia (01/07/2020) che aveva dichiarato la prescrizione del reato di lesioni gravi e confermato le statuizioni civili (risarcimento da liquidare in separata sede). I motivi di ricorso denunciavano: (1) vizio di motivazione e valutazione illogica del compendio probatorio con riferimento a un intervento della polizia giudiziaria ritenuto inesistente; (2) valutazione manifestamente illogica e violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. nella valutazione della perizia medico-legale; (3) vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato (dolo), che la Corte non avrebbe dimostrato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato l'intrinseca contraddittorietà dell'atto di impugnazione (i ricorrenti chiedevano sia l'annullamento per prescrizione sia, per talune parti, l'assoluzione), l'assenza di interesse rispetto alla richiesta di annullamento per prescrizione e la mancata deduzione di motivi specifici idonei a far pronunciare una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. Inoltre la Corte ha richiamato il principio che la legittimità non ammette una rivalutazione del merito probatorio operata dalla suprema corte. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al rimborso alla parte civile delle spese di rappresentanza e difesa per euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla valutazione della prova tecnico-scientifica; la Corte evidenzia che questioni di merito sulla valutazione della perizia non sono sindacabili in Cassazione se consistono in una rivalutazione fattuale.
Richiamato in riferimento ai limiti della motivazione impugnata; usato per censurare presunte violazioni procedurali nella valutazione delle prove, ma la Cassazione ritiene tali censure meramente rivedibili in sede di merito.
Citato dalla difesa come base per chiedere annullamento senza rinvio; la Corte osserva che la richiesta di annullamento in ragione della prescrizione è priva di interesse perché la prescrizione è già stata pronunciata.
Richiesto come titolo per ottenere una sentenza di assoluzione in cassazione: la Corte ricorda che per ottenere tale pronuncia è necessario dedurre motivi specifici e immediatamente evidenti nei documenti processuali volti a escludere la sussistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato.
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-ter (conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27)
Citato per giustificare la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale in sede di Cassazione; si tratta di norma emergenziale utilizzata per procedimenti telematici e requisitorie scritte.
art. 546/2 c.p.p. (firma sentenza)
Richiamato nella sentenza finale: indicazione formale che la sentenza è stata firmata dal solo Presidente per impedimento dell'estensore, conformemente alla norma procedurale.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove: i motivi che richiedono una diversa lettura dei fatti sono in genere inammissibili se si limitano a chiedere una riconsiderazione del compendio probatorio.
- Chi impugna una sentenza che ha dichiarato la prescrizione non può limitarsi a chiedere l'annullamento: per ottenere una pronuncia di assoluzione deve dedurre motivi specifici e immediatamente evidenti nei documenti che escludano la sussistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato (art. 129, comma 2, c.p.p.).
- Una impugnazione contraddittoria (ad esempio dichiarare di impugnare solo gli effetti civili e contemporaneamente chiedere l'assoluzione penale o annullamento per prescrizione) può portare all'inammissibilità del ricorso per mancanza di chiarezza e interesse.
- L'impugnazione degli effetti civili di una sentenza che ha dichiarato la prescrizione è ammissibile e legittima quando il condannato è interessato a rimuovere un pregiudizio per futuri giudizi civili; tuttavia anche tali impugnazioni non consentono alla Cassazione di riesaminare il merito probatorio.
- Per censurare la valutazione di una perizia medico-legale occorre dedurre vizi di diritto o formali nella valutazione o nella metodologia, non una semplice divergenza di apprezzamento dei risultati.
- La mancata osservanza dei requisiti formali e sostanziali dell'impugnazione comporta sanzioni pecuniarie e condanna alle spese processuali, come illustrato dalla condanna al pagamento alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese alla parte civile.
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