Cassazione Penale, Sentenza n. 43507/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della continuazione con riferimento alla sentenza n.6 (Tribunale di Verona 5/10/2017), contestando la valutazione del dato temporale e degli indici rivelatori (modus operandi, connessioni tra sinistri e partecipazione di familiari); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione degli artt. 81 c.2 c.p., 671 c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p., con censura per uso errato di principi relativi all'abolitio criminis (art. 673 c.p.p.), e contestazione del fatto che il giudice dell'esecuzione abbia rideterminato aumenti per i reati satellite superiori a quelli stabiliti dai giudici della cognizione, violando il divieto di reformatio in peius e i limiti di motivazione richiesti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo incensurabile la valutazione del giudice dell'esecuzione circa l'assenza di unità di disegno criminoso per la sentenza n.6, per diversità di modalità e rilevante intervallo temporale). Ha invece accolto il secondo motivo: ha annullato con rinvio la parte dell'ordinanza relativa alla determinazione degli aumenti per i reati satellite e alla motivazione insufficiente di tali aumenti, rilevando errore nell'avere applicato aumenti superiori a quelli fissati dai giudici di merito senza adeguata motivazione e senza rispettare i limiti di legge (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.). Rinvio al giudice dell'esecuzione in diversa composizione affinché ridetermini le pene/ aumenti nel rispetto dei principi indicati e fornisca motivazione congrua. Complessivamente il ricorso è parzialmente accolto (annullamento limitato e rimessione per integrazione).
Norme richiamate
Regola il reato continuato: richiede unità di disegno criminoso dimostrata tramite indici rivelatori (vicinanza cronologica, modalità, medesimezza del bene tutelato, ecc.); vincola il giudice nell'unificazione delle pene
Disciplina le revoche parziali del giudicato da parte del giudice dell'esecuzione; pone limiti all'attività correttiva del giudice dell'esecuzione e richiede motivazione adeguata
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente come norma procedurale applicabile ai rapporti tra giudicati e procedimento esecutivo; la Corte ricorda i limiti procedurali nell'operare modifiche alla determinazione delle pene
art. 673 cod. proc. pen. (abolitio criminis)
Norma speciale che regola la revoca per sopravvenuta depenalizzazione; la Corte distingue questo istituto dalla revoca per ne bis in idem, rilevando che i principi applicati in caso di abolitio criminis non si possono automaticamente trasferire per analogia all'art. 671 c.p.p.
Richiamato in relazione a revoca già intervenuta su una sentenza (revoca per specifiche ragioni), usato dal giudice dell'esecuzione per escludere dal computo alcuni provvedimenti
Principio di divieto di reformatio in peius (giurisprudenza Sez. U.)
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino); Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Il giudice dell'esecuzione non può aggravare la posizione del condannato rispetto a quanto già stabilito, e deve rispettare il rapporto di proporzione tra pene; maggiori aumenti richiedono motivazione particolarmente pregnante
Indirizzi giurisprudenziali su determinazione degli aumenti in esecuzione
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019; Sez. 1, n. 20015 del 15/02/2016; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010
Il giudice dell'esecuzione, nel caso di reati separatamente giudicati, deve scorporare i reati, individuare il più grave sulla base della pena fissata dal giudice della cognizione e solo dopo operare nuovi aumenti per i reati satellite, rispettando i limiti di legge e fornendo adeguata motivazione
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione (art.81 c.p.) è necessario valutare concretamente indici rivelatori: vicinanza cronologica, identità o analogia del modus operandi, medesimezza del bene giuridico tutelato; la valutazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata
- In caso di revoca parziale per ne bis in idem il giudice dell'esecuzione deve eseguire il giudicato meno afflittivo e detrarre matematicamente dalla pena più grave la parte eccedente riferita al fatto già giudicato; non è consentito applicare per analogia regole proprie dell'abolitio criminis senza verificarne la compatibilità
- Nel rideterminare una pena unitaria tra reati già giudicati separatamente, il giudice dell'esecuzione deve: a) scorporare i reati, b) individuare il reato più grave sulla base della pena fissata in cognizione, c) operare ex novo gli aumenti per i reati satellite entro i limiti degli artt.132-133 c.p. e 81 c.p., senza aumenti che eccedano irragionevolmente quelli già riconosciuti in precedenza
- Il giudice dell'esecuzione ha potere discrezionale ma è vincolato dal divieto di reformatio in peius e ha un onere motivazionale crescente quando gli aumenti per i reati satellite sono significativi rispetto a quelli stabiliti in cognizione: la motivazione deve consentire la verifica della proporzione tra le pene
- Se la motivazione sugli aumenti è insufficiente o si eccede rispetto ai limiti fissati, la decisione va annullata e rinviata; in pratica, contestazioni sulla congruità degli aumenti devono essere affrontate con un calcolo chiaro e una motivazione puntuale
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