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Sentenza

Sentenza n. 1751/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 684/2023.

Giustizia amministrativa202400298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a due capannoni e alla domanda di sanatoria presentata nel 1986

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha impugnato la sentenza del TAR Lecce che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di condono edilizio. L’appello deduceva: error in iudicando quanto alle circostanze poste a fondamento del diniego; erronea esclusione della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono; riproposizione delle censure di difetto di motivazione, violazione dei principi sul giusto procedimento e lesione del legittimo affidamento. La controversia riguardava due capannoni realizzati negli anni Settanta e oggetto di domanda di condono del 1986. Il Comune aveva ritenuto che la documentazione allegata non rappresentasse fedelmente lo stato delle opere, rilevando l’assenza delle tramezzature interne e una diversa altezza rispetto a quella dichiarata, nonché la trasformazione del complesso in dieci unità immobiliari e un incremento di cubatura superiore ai limiti normativi. L’appellante sosteneva che le planimetrie prive di vidimazione catastale dovessero essere considerate sostitutive o integrative di quelle prodotte, che le modifiche fossero riconducibili a interventi di consolidamento statico e che il silenzio-assenso si fosse formato decorso il termine previsto dalla legge.

La decisione

L’appello è stato rigettato e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego perché la planimetria acquisita al procedimento rappresentava due capannoni senza le tramezzature interne, mentre il Comune aveva accertato il frazionamento del compendio in dieci unità immobiliari. Le ulteriori planimetrie richiamate dall’appellante non sono state considerate, poiché non era possibile stabilire chi e quando le avesse inserite nella pratica né risultava che fossero state indicate come sostitutive della documentazione allegata alla domanda. La trasformazione da due corpi di fabbrica a dieci unità immobiliari è stata qualificata come variazione essenziale. È stata inoltre valorizzata la difformità tra l’altezza dichiarata di 2,80 metri e quella rilevata di 2,90 metri. Il silenzio-assenso non si è formato perché la documentazione allegata era incompleta e non veritiera, anche con riguardo alla prova dell’epoca dell’abuso e all’accatastamento. Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato respinto, poiché la macroscopica difformità tra l’opera rappresentata nell’istanza e quella effettivamente realizzata costituiva ragione sufficiente del diniego. È stata esclusa anche la violazione del legittimo affidamento, non potendo essere qualificato come legittimo l’affidamento fondato su dichiarazioni difformi dallo stato dei luoghi. L’appellante è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    «l'aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio»; «modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato»

    La trasformazione del compendio da due capannoni a dieci unità immobiliari e l’incremento della cubatura o dell’altezza possono integrare variazioni essenziali ostative al condono.

  • art. 35, comma 18, l. 47/1985

    Il silenzio-assenso sulla domanda di condono presuppone che la documentazione prodotta sia completa e fedele; non si forma in presenza di rappresentazioni non veritiere o di documentazione mancante.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato mediante collegamento da remoto.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio non può formarsi quando la documentazione allegata non rappresenta fedelmente lo stato delle opere oppure è incompleta rispetto agli elementi necessari a comprovare l’epoca dell’abuso e l’accatastamento.
  • Ai fini della decisione sulla domanda di condono, la documentazione non formalmente riconducibile alla pratica o non indicata dal richiedente come sostitutiva o integrativa degli atti depositati non può essere utilizzata per superare le difformità rilevate dall’amministrazione.
  • La trasformazione di un manufatto rappresentato come unico o articolato in due corpi di fabbrica in dieci unità immobiliari, accompagnata da difformità planimetriche, può costituire variazione essenziale ostativa al condono edilizio.
  • La differenza tra l’altezza dichiarata nella domanda di condono e quella effettivamente rilevata, unitamente ad altre difformità sostanziali, impedisce di ritenere identificate le opere oggetto della sanatoria e legittima il diniego.
  • Quando la difformità tra l’opera descritta nella domanda di condono e quella effettivamente realizzata è macroscopica, essa può costituire di per sé motivazione sufficiente del diniego.
  • Non è tutelabile come legittimo l’affidamento del richiedente fondato su una domanda di condono contenente una rappresentazione non fedele o incompleta delle opere realizzate.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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