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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 851/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura la determinazione del trattamento sanzionatorio operata dal Giudice di primo grado. In particolare: (i) il Tribunale non ha valutato né motivato se sussistesse la continuazione tra i reati o il concorso materiale, omettendo di indicare il reato più grave, la pena base posta a fondamento del calcolo e gli aumenti spettanti per la continuazione (art. 81, comma 2 c.p.); al contrario la sentenza ha calcolato la pena come se si trattasse di un unico reato tentato; (ii) è stata concessa una seconda sospensione condizionale della pena senza imporre uno degli obblighi previsti dall'art. 165 c.p. (comma 1 richiamato dal comma 2) e, inoltre, il cumulo delle pene pecuniarie e detentive con una precedente sentenza supera i limiti di cui all'art. 163 c.p., sicché, secondo la Corte, avendo superato il tetto, si sarebbe potuto sospendere al più la sola pena detentiva (art. 164, ultimo comma, e art. 163, comma 1, ultimo periodo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla concessione della sospensione condizionale della pena, disponendo il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia ai sensi dell'art. 569, comma 4 c.p.p. La Corte ha precisato che il Giudice del rinvio dovrà: valutare e motivare espressamente la sussistenza della continuazione o del concorso materiale tra i reati; in caso di continuazione individuare il reato più grave, la pena base e gli aumenti da applicare (art. 81, comma 2 c.p.); in caso di concorso materiale operare il cumulo delle pene; verificare i limiti per la sospensione condizionale sulla base delle pregresse pene già sospese e, se dovuto, applicare gli obblighi previsti dall'art. 165 c.p. ovvero sospendere conformemente ai limiti di cui agli artt. 163 e 164 c.p.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 c.p.

    La sentenza di merito aveva equiparato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) con la contestata aggravante, utilizzando tale valutazione per determinare la pena base al minimo edittale

  • art. 81, comma 2 c.p.

    Richiede, in caso di continuazione, l'individuazione del reato più grave, la specificazione della pena per quel reato e l'indicazione degli aumenti per le altre fattispecie poste in continuazione; la Corte ha ritenuto mancanti tali indicazioni, giustificando l'annullamento

  • art. 163 c.p.

    Fissa i limiti entro i quali è possibile la sospensione condizionale delle pene; la Corte ha rilevato che il cumulo con una precedente pena sospesa supera il "tetto" previsto, incidendo sulla possibilità di sospendere integralmente sia la pena detentiva che quella pecuniaria

  • art. 164 c.p., ultimo comma

    In combinazione con l'art. 163, disciplina l'ambito di applicazione della sospensione quando dal cumulo delle pene emergono superamenti dei limiti: in tali casi può essere sospesa solo la pena detentiva

  • art. 165 c.p., commi 1 e 2

    Stabilisce gli obblighi cui subordinare la concessione della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto illegittima la seconda concessione della sospensione senza imporre uno degli obblighi del comma 1, richiamati dal comma 2

  • art. 569, comma 4 c.p.p.

    Consente il rinvio del giudizio di merito alla Corte d'appello indicata: la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Venezia per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • Quando più reati sono contestati in un unico procedimento il giudice deve sempre valutare e motivare se sussiste continuazione o concorso materiale: in caso di continuazione va individuato il reato più grave e la pena base, con l'indicazione degli aumenti; in caso di concorso materiale vanno operate le regole del cumulo delle pene.
  • Il calcolo della pena non può essere trattato come se si procedesse per un unico reato quando la pluralità di fattispecie rileva sul complessivo trattamento sanzionatorio; omissioni o formule generiche sul calcolo costituiscono vizio di motivazione e di diritto e possono determinare l'annullamento con rinvio.
  • La sospensione condizionale della pena, se già in precedenza concessa per altra pronuncia, non può essere reiterata meccanicamente: occorre rispettare i limiti quantitativi stabiliti dall'art. 163 c.p. e, se previsto, imporre gli obblighi di cui all'art. 165 c.p.; il mancato rispetto di tali condizioni comporta nullità o annullamento della decisione sulla sospensione.
  • In presenza di cumulo di pene pregresse il giudice deve verificare se il cumulo supera le soglie che limitano la sospensione; se la soglia è superata può essere sospesa solo la pena detentiva secondo le previsioni normative (art. 163 e 164 c.p.).
  • Se la motivazione del calcolo della pena risulta carente (mancata individuazione del reato più grave, della pena base o degli aumenti per continuazione), la Corte di Cassazione tende ad annullare la sentenza e a rinviare per un nuovo giudizio, prescrivendo al giudice del rinvio di conformarsi alle regole di cui all'art. 81 c.p.

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