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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11649/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato la sua condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione, nella specie sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Ha articolato cinque motivi: i primi due miravano a contestare la valutazione dell'attualità della pericolosità sociale e lamentavano l'apparenza della motivazione, ma tali questioni non erano state devolute in appello e risultavano comunque estranee al reato contestato; il quarto motivo censurava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che l'importo della cauzione fosse modesto; il quinto motivo contestava il trattamento sanzionatorio e il diniego dei benefici di legge, in particolare la sospensione condizionale della pena, anch'esso per una parte non devoluta in appello. Il ricorso deduceva anche in modo reiterativo e aspecifico il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentiti e manifestamente infondati i primi due motivi, perché riguardanti questioni non devolute con l'appello e, in ogni caso, inconferenti rispetto al reato di cui all'art. 76 d.lgs. 159/2011. Ha reputato inammissibile anche la doglianza sulla particolare tenuità del fatto, confermando che, per questo reato, il giudice può negare l'art. 131-bis c.p. valorizzando i presupposti della misura di prevenzione e l'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni, senza che l'entità della cauzione sia decisiva; ha inoltre condiviso la valutazione di merito sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla dosimetria, ritenendo la censura aspecifica e reiterativa. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011

    Disciplina il reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione; la Corte lo richiama come norma incriminatrice oggetto di conferma della condanna.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa, per il reato in esame, valorizzando i presupposti della misura di prevenzione e l'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni, a prescindere dall'entità della cauzione.

  • art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p.

    È inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello

    In cassazione non possono essere dedotte questioni non già devolute con l'atto di appello.

  • art. 133 c.p.

    La motivazione sul diniego delle circostanze generiche e sulla dosimetria della pena è un giudizio di fatto del merito, sindacabile in cassazione solo se illogico o contraddittorio e se dà conto degli elementi ritenuti preponderanti.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che introduce questioni non devolute con l'atto di appello; il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un nuovo grado di merito su profili mai contestati prima.
  • Nel reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte del sottoposto a misura di prevenzione, la particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la pericolosità sociale già accertata e l'allarme sociale derivante dall'inosservanza delle prescrizioni, anche quando la somma dovuta non sia elevata.
  • Ai fini del diniego dell'art. 131-bis c.p. in questa materia non è decisivo l'importo della cauzione, potendo il giudice considerare la ratio pubblicistica della misura e la condotta complessiva dell'obbligato, inclusa la mancata attivazione per soluzioni alternative di adempimento.
  • Il giudizio del merito sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; una censura generica o meramente reiterativa è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa nell'impugnazione, è legittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàSorveglianza specialeCircostanze del reato
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaMisure di prevenzioneParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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