Cassazione Penale, Ordinanza n. 11373/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio in ipotesi di lieve entità. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva sostanzialmente le medesime questioni già dedotte in appello: contestava la valutazione della destinazione della droga allo spaccio e, inoltre, censurava il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano generiche e meramente reiterative rispetto alle argomentazioni già disattese in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che esso fosse integralmente reiterativo delle questioni già affrontate e motivatamente respinte dalla Corte d'appello. Ha ritenuto adeguata e non arbitraria la motivazione sulla finalità di spaccio, fondata su più elementi valorizzati unitariamente: quantità e qualità della sostanza, modalità di custodia, comportamento dell'imputato e circostanze del fatto. Ha inoltre ritenuto generica la censura sul trattamento sanzionatorio e ha osservato che la pena era comunque prossima al minimo edittale, giustificata dalla personalità negativa dell'imputato e dai suoi precedenti specifici. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti è ritenuta integrata quando la destinazione della sostanza allo spaccio sia desumibile da una valutazione complessiva di plurimi indici fattuali, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
Corte cost. n. 186/2000
In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre, senza effettivo confronto critico, le medesime questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione specifica e congrua.
- La destinazione a spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da una valutazione unitaria di più indici sintomatici, tra cui quantità e qualità della droga, modalità di custodia, comportamento dell'imputato e circostanze del fatto.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando, pur non analitica, sia ricavabile dal complessivo tenore della sentenza e risulti coerente con elementi quali la personalità dell'imputato e i suoi precedenti specifici.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
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