Cassazione Penale, Ordinanza n. 11374/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo non rientra tra i casi tassativi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. L'inammissibilità viene pronunciata de plano e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte esamina il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto lamenta l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento. La censura viene però ritenuta del tutto generica e comunque estranea ai casi di impugnazione consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non denuncia una specifica violazione di legge tra quelle tassativamente previste, ma sostanzialmente contesta l'incongruità della pena e la mancata pronuncia di proscioglimento.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti oggetto di impugnazione.
La norma è interpretata come disciplina tassativa dei casi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, consentendo il controllo di legittimità solo per specifiche violazioni di legge: difetto di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Richiamato in generale come riferimento normativo del provvedimento e del rito, senza ulteriori specificazioni nel testo.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dalla legge.
- La doglianza che si limiti a contestare l'incongruità della pena o la mancata valutazione di un proscioglimento, senza dedurre una specifica violazione di legge rientrante nei casi consentiti, è inammissibile.
- Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento non si estende al merito della valutazione del giudice sulle condizioni per il proscioglimento, se la censura non si traduce in una delle violazioni tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento può essere dichiarata de plano e comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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