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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11375/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 20 gennaio 2025. Dal testo emerge soltanto che i motivi investivano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la richiesta di esclusione della recidiva. La Corte rileva però che le doglianze erano generiche e sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate e respinte in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte osserva che non costituiscono un diritto dell'imputato e richiedono elementi positivi, non emersi nel caso. Quanto alla recidiva, la questione non era stata dedotta in appello e quindi non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione ai sensi dell'art. 609 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché generici e meramente ripetitivi di censure già disattese dal giudice di merito. Ha inoltre confermato la correttezza della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e ha escluso la proponibilità in cassazione della questione relativa alla recidiva, non trattata in appello. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite le statuizioni ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 609 c.p.p.

    La questione relativa all'esclusione della recidiva, non dedotta con l'atto di appello, non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, in particolare le statuizioni accessorie di legge.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi generici o meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, se il ricorrente non si confronta criticamente con la motivazione impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica; tali attenuanti non costituiscono un diritto dell'imputato e richiedono elementi positivi specificamente valorizzabili.
  • Una questione non dedotta con l'atto di appello non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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