Cassazione Penale, Ordinanza n. 11375/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 20 gennaio 2025. Dal testo emerge soltanto che i motivi investivano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la richiesta di esclusione della recidiva. La Corte rileva però che le doglianze erano generiche e sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate e respinte in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte osserva che non costituiscono un diritto dell'imputato e richiedono elementi positivi, non emersi nel caso. Quanto alla recidiva, la questione non era stata dedotta in appello e quindi non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione ai sensi dell'art. 609 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché generici e meramente ripetitivi di censure già disattese dal giudice di merito. Ha inoltre confermato la correttezza della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e ha escluso la proponibilità in cassazione della questione relativa alla recidiva, non trattata in appello. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite le statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La questione relativa all'esclusione della recidiva, non dedotta con l'atto di appello, non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, in particolare le statuizioni accessorie di legge.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi generici o meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, se il ricorrente non si confronta criticamente con la motivazione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica; tali attenuanti non costituiscono un diritto dell'imputato e richiedono elementi positivi specificamente valorizzabili.
- Una questione non dedotta con l'atto di appello non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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