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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11377/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di evasione. Dal testo emerge che la censura investiva, in sostanza, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze riproponevano profili già esaminati e disattesi in appello con motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica. In particolare, il diniego della particolare tenuità è stato fondato sull'assenza di elementi idonei a qualificare l'offesa come tenue, anche in ragione della recidiva specifica, correttamente applicata, e delle precedenti condanne per evasione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero già state adeguatamente vagliate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni corrette e non illogiche. Ha inoltre confermato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando l'assenza di elementi favorevoli e la recidiva specifica, alla luce delle precedenti condanne per evasione. Conseguentemente, ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste da questa disposizione.

  • prescrizione del reato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione corretta e priva di manifeste illogicità.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata quando mancano elementi idonei a qualificare l'offesa come tenue e, soprattutto, quando il quadro complessivo è aggravato dalla recidiva specifica e da precedenti condanne per il medesimo reato.
  • La valutazione sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti reali profili di illogicità o incompletezza, non quando sia sorretta da argomentazioni coerenti e congrue.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàRecidiva
RamiEsecuzione penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

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