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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11376/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal giudice dell'udienza preliminare di Trento in relazione a delitti in materia di stupefacenti, lamentando l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento. La doglianza è stata ritenuta dalla Corte del tutto generica e, soprattutto, estranea ai ristretti casi di ricorso per cassazione ammessi avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La Corte ha richiamato il nuovo art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il controllo di legalità solo per specifiche violazioni di legge, e non per vizi di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha precisato che, contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia per violazioni che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso concreto era dedotto un vizio di motivazione, il ricorso è stato ritenuto non consentito. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, ammettendo il controllo solo per specifiche violazioni di legge e non per vizi motivazionali

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato come disciplina generale derogata, non applicabile nei medesimi termini al ricorso contro la sentenza ex art. 444 c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione non segue la disciplina generale dell'art. 606 c.p.p., ma è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla sentenza di patteggiamento è limitato a specifiche violazioni di legge, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e i vizi relativi alla volontà dell'imputato.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento un mero vizio di motivazione, nemmeno se prospettato come omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento.
  • Quando il ricorso contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. introduce censure estranee ai casi consentiti, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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