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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07472/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello dell’Ufficio contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La lite traeva origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con cui era stato recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, un maggior reddito fondiario. Successivamente, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, dichiarando di aver ottenuto l’accoglimento della domanda di definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso era ritualmente sottoscritta dal ricorrente personalmente e autenticata da entrambi i difensori; ha quindi ritenuto integrati i presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Non ha pronunciato sulle spese perché l’intimata non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso l’applicazione del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso e la norma ha natura eccezionale e di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se ritualmente sottoscritta e assistita dalle prescritte formalità, consente di far operare la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia validamente proposta, la Corte dichiara l’estinzione del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il doppio contributo unificato non è dovuto quando la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso; la disposizione è di natura eccezionale e va interpretata restrittivamente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata personalmente dalla parte e con autentica dei difensori, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • La verifica della ritualità formale della rinuncia è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione, anche in mancanza di prova della definizione agevolata invocata dalla parte.
  • Il doppio contributo unificato non si applica quando l’estinzione del giudizio derivi da un fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso; trattandosi di norma eccezionale, non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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