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Ordinanza

Ordinanza n. 69/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Questore di Novara del 25/03/2025, notificato in data 10/06/2025 presso la Polizia di Frontiera, con cui è stata rigettata l’istanza di aggiornamento e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, prot. n. 19057042; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compresa l’eventuale comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 e 10-bis L. 241/1990);

Giustizia amministrativa202502152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che la presenza del ricorrente in Italia non risultasse sufficientemente provata nei luoghi e nei termini necessari. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce nel merito l'impugnazione del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di aggiornamento e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Novara che aveva rigettato l'istanza di aggiornamento e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa l'eventuale comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto richiamati con riferimento agli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti né specifiche censure relative al diniego.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; la richiesta è stata respinta in ragione dell'insufficiente prova della presenza del ricorrente in Italia nei luoghi e nei termini necessari.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente con riferimento agli atti procedimentali presupposti; l'ordinanza non formula una specifica valutazione sulla sua applicazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente con riferimento all'eventuale comunicazione dei motivi ostativi; l'ordinanza non formula una specifica valutazione sulla sua applicazione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa all'impugnazione del diniego di aggiornamento o rinnovo di un permesso di soggiorno, l'insufficiente prova della presenza effettiva dell'interessato in Italia nei luoghi e nei periodi necessari può giustificare il rigetto della domanda di sospensione.
  • Il rigetto della domanda cautelare per insufficiente prova della presenza in Italia non equivale, di per sé, a una decisione definitiva sulla legittimità del diniego del permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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