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Sentenza

Sentenza n. 6999/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202504532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva riconosciuto solo parzialmente il risarcimento dei danni da ritardata assunzione conseguente all’illegittima esclusione dal concorso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante, esclusa illegittimamente da un concorso per collaboratori scolastici, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento della responsabilità dell’amministrazione e la liquidazione di € 4.600,00 per differenze retributive e di € 2.002,00 per spese di viaggio sostenute durante il servizio presso una sede scolastica distante dalla residenza. Il TAR aveva invece negato o ridotto le ulteriori pretese risarcitorie. In appello sono stati dedotti cinque motivi. Il primo ha censurato la riduzione del 50% delle differenze retributive tra il reddito che sarebbe stato percepito presso la pubblica amministrazione e quello effettivamente percepito lavorando nel settore privato, nonché l’omessa considerazione di ulteriori componenti retributive. Il secondo ha contestato la quantificazione delle spese di viaggio sostenute dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024 per raggiungere la sede di Noventa di Piave, chiedendo il riconoscimento dell’esborso effettivo per carburante, pedaggi e costi connessi all’uso dell’autovettura. Il terzo ha censurato il diniego delle spese di viaggio sostenute dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2023, periodo nel quale l’appellante aveva lavorato per datori privati in diverse strutture della provincia. Il quarto ha dedotto l’illegittimo diniego del danno non patrimoniale derivante dal tempo sottratto alla cura del figlio disabile a causa degli spostamenti casa-lavoro. Il quinto ha censurato la compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto ormai incontrovertibili, per mancata impugnazione incidentale dell’amministrazione, l’illegittimità dell’esclusione, la sussistenza dell’elemento oggettivo della responsabilità, il nesso causale e l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa. Quanto alle differenze retributive, ha confermato il metodo di calcolo fondato sulla differenza tra la retribuzione netta che l’interessata avrebbe percepito presso la PA e quella effettivamente percepita aliunde, pari a € 9.188,35, ma ha escluso l’ulteriore abbattimento del 50%, ritenendolo ingiustificato poiché la lavoratrice aveva continuato a svolgere attività lavorativa nel settore privato. Ha quindi riconosciuto € 9.188,35. Quanto alle spese di viaggio per il servizio a Noventa di Piave, ha ritenuto inadeguato il riferimento al costo dell’abbonamento ferroviario e ha preso a base le spese documentate per l’uso dell’auto, pari a € 9.441,67, riducendole del 50% ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., in ragione della scelta volontaria della sede, orientata a minimizzare i tempi ma non i costi di percorrenza. Ha liquidato € 4.720,85. Quanto alle spese sostenute durante il lavoro privato, ha riconosciuto l’esistenza del danno e il nesso causale con l’esclusione illegittima, escludendo che le scelte dei datori privati interrompessero il nesso causale; tuttavia, ha qualificato tali scelte come concausa e ha ridotto del 50% l’importo richiesto di € 9.750,13, liquidando € 4.875,00. Ha escluso invece la liquidazione del tempo trascorso in auto quale danno patrimoniale, trattandosi di pregiudizio non patrimoniale. Per quest’ultimo, ha ritenuto integrati i requisiti della risarcibilità: lesione di diritti costituzionali inviolabili, gravità superiore alla soglia minima di tollerabilità e non futilità del pregiudizio, considerato il tempo sottratto alla cura del figlio disabile e il numero complessivo di ore di viaggio. Ha liquidato equitativamente € 5.000,00. Ha inoltre travolto la compensazione parziale delle spese del primo grado e condannato il Ministero alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Occorre premettere che nessuna contestazione è stata mossa dal Ministero appellato (il quale avrebbe dovuto proporre al riguardo appello incidentale) nei confronti delle statuizioni della sentenza di prime cure che hanno riconosciuto, sotto il profilo dell’an debeatur, la sussistenza dell’elemento oggettivo della responsabilità della P.A., del nesso di causalità e dell’elemento soggettivo, negando la scusabilità dell’errore della P.A. da cui è derivata l’illegittima esclusione della ricorrente dal concorso.

    La decisione risarcitoria presuppone l’accertamento dell’illegittimità, del danno, del nesso causale e dell’elemento soggettivo; tali statuizioni, non contestate con appello incidentale, sono divenute incontrovertibili e il giudizio di appello verte solo sulle singole voci e sulla loro quantificazione.

  • art. 1226 c.c.

    Trattandosi di danno non patrimoniale, la relativa valutazione, ai sensi dell’art. 1226 c.c., è equitativa (C.d.S., Sez. VI, n. 4248/2025, cit.) e il Collegio, tenuto conto della complessiva situazione, ritiene equo liquidare per tale tipologia di danno l’importo di € 5.000,00.

    La liquidazione equitativa è utilizzabile per il danno non patrimoniale quando ne sia provata l’esistenza, consentendo al giudice di determinare l’importo in base alla complessiva situazione concreta.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    Detto importo, nondimeno, va abbattuto di una percentuale pari al 50% ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c.: infatti, l’avere avuto quale sede di servizio, nel periodo considerato, la scuola di Noventa di Piave è frutto di una scelta volontaria dell’interessata, che si è fondata sulla minimizzazione dei tempi di percorrenza del tragitto, ma non anche dei costi (costi, poi, riverberatisi sulla P.A.), di tal ché si applica alla fattispecie la regola sul concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, primo comma c.c.

    Il danno risarcibile deve essere ridotto quando il danneggiato abbia contribuito colposamente alla sua produzione scegliendo una soluzione idonea a ridurre i tempi di percorrenza ma non i costi trasferiti sull’amministrazione.

  • art. 1223 c.c.

    Detto danno, in realtà, è anch’esso conseguenza immediata e diretta dell’illegittimità provvedimentale in cui è incorsa la P.A. con l’escludere la ricorrente dal concorso e, quindi, dell’illecito commesso dalla medesima P.A., di cui l’accertata illegittimità del provvedimento di esclusione costituisce l’elemento oggettivo.

    Le spese di viaggio sostenute dal lavoratore per raggiungere sedi di lavoro diverse da quella che avrebbe potuto scegliere in caso di assunzione tempestiva costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’esclusione illegittima, anche se la concreta individuazione dei luoghi di lavoro è dipesa da datori privati.

  • art. 104 c.p.a.

    Infatti, nell’atto introduttivo del giudizio la ricorrente aveva già chiesto il risarcimento del danno conseguente al tempo passato in auto, per poi precisare nella memoria finale che si trattava di tempo sottratto alla cura del figlio disabile, concretizzante un danno ingiusto quantificato in via equitativa in € 20.000,00, di tal ché ci si troverebbe di fronte, tutt’al più, a un’emendatio libelli, da ritenere ammissibile.

    La specificazione, nel corso del giudizio, della concreta incidenza del tempo perso sulla cura di un familiare disabile non costituisce domanda nuova quando la domanda risarcitoria per il tempo trascorso negli spostamenti era già stata proposta, ma integra al più un’emendatio ammissibile.

  • art. 2059 c.c.

    Il pregiudizio dedotto dalla ricorrente soddisfa le condizioni indicate dalla consolidata giurisprudenza ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale e cioè (Cass. civ., Sez. Un., 19 agosto 2009, n. 18356): a) la tipicità, avuto riguardo all’art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge e quindi ai fatti costituenti reato (art. 185 c.p.), ovvero agli altri fatti illeciti riconosciuti dalla legge come produttivi di tale tipo di danno, o ai diritti costituzionali inviolabili “presieduti dalla tutela minima risarcitoria”, con l’avviso in quest’ultimo caso che la rilevanza costituzionale deve riguardare l’interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto; b) la gravità della lesione, nel senso che questa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale; c) il carattere non futile del danno, vale a dire che questo non consista in meri disagi o fastidi, o sia addirittura immaginario.

    Il danno non patrimoniale è risarcibile quando ricorrono cumulativamente tipicità, gravità della lesione superiore alla soglia minima di tollerabilità e non futilità del pregiudizio.

  • artt. 2, 3, 4, 29, 30, 32 e 38 Cost.

    Non si può, invero, dubitare che la sottrazione – a motivo del tragitto casa-lavoro – di tempo da dedicare alla cura del figlio disabile integri le condizioni appena descritte, trattandosi della lesione di un diritto costituzionale inviolabile (e per più profili, come giustamente osserva l’appellante, poiché vengono in rilievo valori come la tutela della comunità familiare, delle persone disabili, ecc.), che supera la soglia della tollerabilità, visto il cospicuo numero di ore (922) sottratte alla cura del disabile nell’arco di tempo considerato e che, indubbiamente, non ha carattere futile, né consiste in un dispendio di tempo e di energie sottratti agli hobbies o al tempo libero.

    Il tempo sottratto alla cura effettiva di un figlio disabile, in conseguenza dell’illecito amministrativo e per un numero rilevante di ore, può integrare la lesione di diritti costituzionali inviolabili e un danno non patrimoniale risarcibile.

  • art. 26 c.p.a. e art. 92 c.p.c.

    Per quanto riguarda, da ultimo, l’impugnazione del capo della sentenza appellata che ha disposto la parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, tale statuizione è travolta e superata dall’accoglimento dell’appello nei termini ora visti, che comporta la liquidazione delle spese del doppio grado del giudizio sulla base del criterio della soccombenza.

    La riforma della sentenza di primo grado con prevalente accoglimento della domanda comporta la nuova regolazione delle spese del doppio grado secondo il criterio della soccombenza.

Massime di principio

  • Nel danno da ritardata assunzione, quando il lavoratore abbia svolto nel periodo di ritardo un’altra attività lavorativa, il danno patrimoniale è determinato sottraendo dalla retribuzione netta che sarebbe stata percepita presso la pubblica amministrazione l’aliunde perceptum; non è legittimo applicare anche un’ulteriore riduzione forfettaria del 50% se il lavoratore non è rimasto inerte e ha lavorato a condizioni retributive deteriori.
  • Le spese di viaggio sostenute dal lavoratore per raggiungere sedi di lavoro diverse da quella che avrebbe potuto scegliere in caso di tempestiva assunzione possono costituire conseguenza immediata e diretta dell’esclusione illegittima, anche quando le sedi concrete siano state individuate da datori di lavoro privati; le scelte di questi ultimi possono incidere sul quantum come concausa, ma non interrompono necessariamente il nesso causale.
  • Ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., il risarcimento delle spese di viaggio può essere ridotto quando il danneggiato abbia scelto volontariamente una sede o una modalità di spostamento che riduca i tempi di percorrenza ma comporti costi maggiori trasferiti sulla pubblica amministrazione.
  • La perdita di tempo dovuta agli spostamenti casa-lavoro è risarcibile come danno non patrimoniale quando non si risolva in un mero disagio, ma sottragga un numero rilevante di ore alla cura di un familiare disabile, incidendo su diritti costituzionali inviolabili e superando la soglia minima di tollerabilità.
  • La precisazione, nel corso del giudizio, che il tempo perso negli spostamenti è stato sottratto alla cura di un familiare disabile non integra mutatio libelli quando la domanda risarcitoria per il tempo trascorso nel tragitto era già stata proposta, configurando al più un’emendatio libelli ammissibile.
  • Quando l’accertamento dell’illegittimità dell’atto, della responsabilità dell’amministrazione e del nesso causale non sia stato contestato con appello incidentale, tali statuizioni diventano incontrovertibili nel giudizio di appello, che resta circoscritto alle voci di danno e alla loro quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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