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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33172/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza di una pensione di vecchiaia anticipata spettante a una persona con invalidità pari o superiore all'80% e l'applicazione del regime delle c.d. "finestre" di cui all'art. 12 del d.l. 78/2010. In sede di rinvio la Corte d'appello ha ritenuto che la decorrenza corretta fosse dal 1.6.2012 e non dal 1.6.2011, ha condannato la beneficiaria alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della precedente decisione e ha posto a carico dell'ente previdenziale due terzi delle spese, incluse quelle del giudizio di cassazione definito dalla precedente sentenza rescindente. Con l'unico motivo del nuovo ricorso l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto riconoscere le spese del giudizio di cassazione alla controparte, rimasta contumace e dunque non costituita in quel grado, non avendo essa sopportato alcuna spesa processuale da rifondere.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso perché manifestamente fondato. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui condannava l'ente previdenziale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte rimasta intimata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., dichiarando non dovute le spese di lite relative al precedente giudizio di cassazione. Ha poi confermato la compensazione di un terzo delle spese per il primo e secondo grado e di un terzo per il giudizio di rinvio, con esclusione delle spese del giudizio di legittimità. Le spese del presente giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    unico motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la censura è stata proposta per violazione di norme processuali sulla regolazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

    le spese possono essere poste a carico della parte soccombente solo se la controparte ha effettivamente svolto attività processuale e sostenuto costi da rifondere; non sono dovute al contumace vittorioso che non ha affrontato spese nel grado.

  • art. 92 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 91 per contestare la regolazione delle spese operata dal giudice di rinvio.

  • art. 12 d.l. 78/2010

    regime delle c.d. "finestre" di cui all'art. 12 d.l. 78/2010

    richiamato quale disciplina applicabile alla decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata per soggetti con invalidità pari o superiore all'80%.

  • art. 380-bis c.p.c.

    ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore alle parti.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito sulla debenza delle spese.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio che provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità deve applicare il criterio della soccombenza in base all'esito globale della lite, ma non può porre a carico di una parte spese che l'altra non ha sostenuto perché rimasta contumace e non costituita nel relativo grado.
  • La condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia effettivamente svolto attività processuale nel grado per il quale chiede il rimborso; in mancanza di costituzione, non vi è titolo per liquidarle spese di quel grado.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione sulle spese e pronunciare direttamente nel merito, escludendo la debenza delle spese illegittimamente liquidate.

Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di liteRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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