Cassazione Civile, Ordinanza n. 37473/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su domanda di un ingegnere per il pagamento di euro 90.421, qualificati come oneri fiscali relativi alle prestazioni professionali svolte in favore di due società. Le società proponevano opposizione e il tribunale revocava il decreto. In appello il professionista sosteneva la propria pretesa, ma la corte territoriale rigettava il gravame rilevando che non era stata provata la misura in cui le somme ricevute fossero state effettivamente abbattute dalla tassazione e che mancava il fascicolo di primo grado del professionista, senza che l'appellante avesse dedotto alcunché circa tale assenza. Nel ricorso per cassazione il professionista denunciava violazione dell'art. 169 c.p.c., lamentando che la corte d'appello non avesse verificato le ragioni della mancanza dei fascicoli di parte e non avesse rimesso la causa sul ruolo per eliminare le irregolarità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Ha ritenuto conforme a consolidato orientamento il principio secondo cui, in appello, l'onere di produrre il proprio fascicolo di primo grado grava sulla parte appellante; la mancata rinvenibilità dei documenti già prodotti in primo grado non impedisce al giudice di decidere nel merito, salvo che sia dedotta l'incolpevole perdita dei documenti con possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale. La sentenza di merito è quindi rimasta ferma. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite in favore delle controricorrenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La norma è stata invocata dal ricorrente per contestare la gestione del fascicolo di parte; la Corte, tuttavia, ha escluso che la mancata verifica delle ragioni dell'assenza del fascicolo imponesse la rimessione della causa sul ruolo, valorizzando l'onere della parte appellante di assicurare la disponibilità dei propri documenti.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la censura si poneva in contrasto con un principio di diritto già consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato sussistente il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
La misura dell'ulteriore contributo unificato è stata parametrata a quanto previsto da questa disposizione per il ricorso.
Massime di principio
- In appello, la parte che fonda la propria pretesa o difesa su documenti già prodotti in primo grado ha l'onere di assicurarne la disponibilità nel fascicolo; la loro mancanza, di regola, non impedisce la decisione nel merito.
- La mancata allegazione di uno smarrimento incolpevole dei documenti non consente di pretendere la rimessione della causa sul ruolo o la ricostruzione del fascicolo come condizione necessaria per la decisione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura contrasta con un orientamento di legittimità consolidato e non offre argomenti idonei a superarlo.
- La produzione del fascicolo di parte in secondo grado è un onere processuale dell'appellante, la cui omissione si traduce in soccombenza probatoria rispetto ai documenti su cui si fonda la domanda o l'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37371/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37372/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37373/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37375/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37376/2021 del 30/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →