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Sentenza

Sentenza n. 1997/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla prova orale dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di agrotecnico, sessione 2025, per il mancato raggiungimento della soglia minima nella prima prova scritta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato, dopo aver sostenuto le due prove scritto-grafiche il 20 e 21 novembre 2025, aveva ottenuto 9/20 nella prima prova e 13/20 nella seconda; la soglia prevista per l’ammissione all’orale era di 12/20 in ciascuna prova. Ha impugnato la non ammissione resa nota il 27 novembre 2025, deducendo: 1) illogicità manifesta e contraddittorietà della valutazione, perché la Commissione avrebbe riconosciuto una conoscenza sufficiente dei quesiti ma giudicato insufficiente la capacità di tradurla sul piano tecnico ed espositivo; 2) travisamento dei fatti e difetto di motivazione rispetto al contenuto tecnico dell’elaborato e all’insufficienza della griglia generica; 3) difetto assoluto di motivazione, lamentando che sull’elaborato erano stati apposti soltanto segni grafici. Una perizia tecnica di parte aveva ricalcolato il punteggio in 14,5/20. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del giudizio sulla prima prova e la ricorrezione dell’elaborato, nonché una verificazione sulla congruità del punteggio e dell’elaborato rispetto ai criteri del bando.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e l’istanza istruttoria. Ha ritenuto infondato il motivo di contraddittorietà: la conoscenza teorica dei quesiti, la qualità tecnica dell’esposizione e la creatività/originalità sono indicatori distinti, sicché la sufficienza in uno non impone un giudizio sufficiente negli altri. La valutazione negativa era inoltre coerente con criticità specifiche dell’elaborato, tra cui la trattazione di colture arboree in un capitolo dedicato alle colture erbacee e l’uso improprio di “cultivar” al posto di “specie”, ritenuti errori sostanziali di precisione tecnica e metodologica. Non sono emersi manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento; la valutazione è stata ritenuta conforme ai criteri previamente individuati e alla disciplina applicabile. Il difetto di motivazione è stato respinto: nelle procedure concorsuali, quando i criteri sono predeterminati, il voto numerico è sufficiente a esternare e sintetizzare il giudizio tecnico, senza necessità di ulteriori annotazioni sull’elaborato. L’errata intestazione della griglia come “griglia seconda prova scritta” è stata qualificata come mero errore materiale, privo di pregiudizio e inidoneo a incidere sui criteri applicati, comuni alle due prove. La verificazione è stata negata perché avrebbe comportato un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche della Commissione. Respinta anche la domanda di ammissione con riserva. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, d.m. 6 marzo 1997, n. 176

    Non affiorando profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, la valutazione espressa dalla Commissione non è in contrasto né con l’art. 3 c. 4 del d.m. n. 176 del 1997 (che prevede l’esclusione del candidato in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi) e neppure con le disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale n. 109 del 2025, avendo la Commissione proceduto alla valutazione dell’elaborato secondo i criteri previamente individuati e nell’ambito della disciplina di riferimento.

    La previsione non rende illegittima la valutazione contestata: in assenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, l’esclusione resta legittima quando la Commissione ha applicato i criteri previamente individuati.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    secondo cui, nelle procedure concorsuali, in presenza di criteri di valutazione previamente individuati, il voto numerico è di per sé idoneo a esternare e sintetizzare il giudizio tecnico dell’organo valutativo, assolvendo all’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 l. n. 241/1990 senza necessità di ulteriori spiegazioni, annotazioni o glosse sull’elaborato.

    Quando i criteri di valutazione sono stati previamente individuati, il voto numerico può assolvere da solo l’obbligo di motivazione del giudizio tecnico sulle prove concorsuali.

  • art. 66 c.p.a.

    In tale contesto, l’ammissione di un’attività istruttoria ai sensi dell’art. 66 c.p.a. si tradurrebbe in un’inammissibile ed ingiustificata forma di sindacato sostitutivo sulle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice, sicchè l’istanza istruttoria deve essere respinta, così come infondata è la censura in analisi.

    La verificazione non può essere disposta se, nel caso concreto, si tradurrebbe in una sostituzione del giudice alla Commissione nell’apprezzamento tecnico degli elaborati.

Massime di principio

  • La valutazione delle prove d’esame costituisce espressione di discrezionalità tecnica della Commissione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento dei fatti o errore nei presupposti; non è consentita la sostituzione dell’apprezzamento giudiziale a quello tecnico quando quest’ultimo sia coerente con i criteri e con gli elementi dell’elaborato.
  • Se la griglia distingue indicatori autonomi, la sufficienza in un indicatore non comporta necessariamente la sufficienza negli altri: la conoscenza teorica degli argomenti non implica, di per sé, la capacità di svilupparli in modo tecnicamente corretto e adeguatamente articolato.
  • Nelle procedure concorsuali, in presenza di criteri di valutazione previamente individuati, il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio tecnico, senza necessità di ulteriori spiegazioni o annotazioni sull’elaborato.
  • Un errore materiale nell’intestazione della griglia di valutazione non incide sulla legittimità del giudizio se non ha causato pregiudizio né comportato l’applicazione di criteri diversi da quelli pertinenti.
  • La verificazione non è ammissibile quando, in concreto, si risolverebbe in un sindacato sostitutivo sull’apprezzamento tecnico riservato alla Commissione esaminatrice.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneIstruttoria processuale
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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