Cassazione Civile, Sentenza n. 1438/2021 del 25/01/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto corretta l'imputazione a debito (non a ricavo) della prima rata di un contributo riconosciuto ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, erogata in via provvisoria nel 1996 e incassata nel 1997. L'Agenzia sosteneva che la concessione, anche se definita "provvisoria", non produceva effetti sospensivi ma immediati (condizione risolutiva), per cui la rata incassata costituisce una sopravvenienza attiva e concorre a formare il reddito secondo il principio di cassa (art. 55, comma 3, lett. b), TUIR). Contestazione anche sulla corretta qualificazione giuridica della condizione (sospensiva vs risolutiva).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55, comma 3, lett. b), TUIR). Ha affermato il principio secondo cui le somme corrisposte per effetto del decreto di "concessione provvisoria" ai sensi della legge n. 488/1992 costituiscono sopravvenienze attive rilevanti ai fini dell'art. 55, comma 3, lett. b) e concorrono a formare il reddito nell'esercizio di incasso. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione; pronuncia sulle spese a carico della resistente.
Norme richiamate
art. 55, comma 3, lett. b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
3. Sono inoltre considerate sopravvenienze attive: [...] b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Le somme percepite a titolo di contributo (anche se erogate "provvisoriamente" in virtù di un decreto di concessione provvisoria) sono sopravvenienze attive e concorrono a formare il reddito nell'esercizio di incasso, salvo le specifiche regole sul limite del 50% e su eventuale accantonamento a riserva.
Legge 19 dicembre 1992, n. 488
Norma quadro per i contributi; la giurisprudenza ha ritenuto che il decreto di concessione provvisoria visato dal d.m. che impegna la somma ministeriale costituisca fonte del diritto di credito e non mera autorizzazione all'erogazione.
Norma sugli ammortamenti: la società aveva applicato regole di ammortamento (ammortamento anticipato doppio) ritenute corrette dalla CTR; la Corte non ha negato la rilevanza delle regole di ammortamento ma ha qualificato diversamente la rilevanza fiscale del contributo incassato.
art. 7, decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527
Secondo la Corte, il provvedimento previsto dall'art. 7 del d.m. 527/1995 determina l'impegno dell'importo dell'agevolazione da parte del Ministero e costituisce fonte del diritto di credito per il beneficiario.
art. 369 c.p.c. (produzione del fascicolo di parte)
Richiamata nella parte preliminare: per i ricorsi contro le commissioni tributarie la parte ricorrente che abbia chiesto la trasmissione del fascicolo d'ufficio non è tenuta a produrre nuovamente i documenti già acquisiti nel fascicolo d'ufficio.
Giurisprudenza rilevante (Cass.)
Cass. 12/10/2012, n. 17522; Cass. 20/07/2018, n. 19430; Cass. sez. un. 03/11/2011, n. 22726
La Corte richiama precedenti che hanno già affermato che importi erogati per effetto di decreto di concessione provvisoria ai sensi della legge n. 488/1992 costituiscono sopravvenienze attive e non debito verso l'ente erogatore, e precisa la regola sulla produzione dei fascicoli.
Massime di principio
- Le somme incassate per effetto di un decreto di concessione provvisoria di contributi (legge n. 488/1992) vanno generalmente considerate sopravvenienze attive e tassate nell'esercizio di incasso salvo che la normativa o il provvedimento espressamente indichino una diversa causa impeditiva.
- Per qualificare fiscalmente un contributo è decisiva la natura della condizione che grava sulla concessione (sospensiva vs risolutiva); tuttavia la giurisprudenza tende a ritenere che l'impegno ministeriale previsto dal d.m. produca un diritto di credito già alla concessione provvisoria.
- I contributi in conto capitale, nella disciplina vigente nel 1997, prevedevano regole specifiche (possibilità di accantonare il 50% in riserva e imputare il restante 50% in quote costanti fino a quattro esercizi); occorre verificare la formulazione temporale della norma applicabile all'esercizio considerato.
- Nelle controversie tributarie è fondamentale verificare la normativa vigente alla data dell'operazione e non applicare retroattivamente norme entrate in vigore successivamente all'anno oggetto di accertamento.
- Conservare e documentare gli atti amministrativi (decreti di concessione, d.m., provvedimenti ministeriali) è essenziale per dimostrare la natura giuridica del contributo e la tempestività degli effetti giuridici ai fini fiscali.
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