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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1467/2021 del 25/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso un decreto ingiuntivo di pagamento relativo alla somma di € 24.692.459,41; il Comune di Taormina ha poi rinunciato al ricorso

La decisione

Il processo di legittimità è stato dichiarato estinto a seguito della rinuncia del Comune di Taormina. Il Comune è stato condannato a rimborsare alla controricorrente (Imprepar Impregilo Partecipazioni S.p.A. in liquidazione) le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 20.000,00 oltre alla misura forfettaria del 15% e agli accessori di legge. Non è stata accolta la richiesta di condanna per lite temeraria e la Corte ha rilevato che alla dichiarazione di estinzione per rinuncia non può seguire automaticamente una condanna ex art. 96 c.p.c. senza una approfondita valutazione della condotta aggravata della parte

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4, c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 40/2006)

    L'art. 391(4) non opera automaticamente per escludere la condanna alle spese a carico del rinunciante quando l'altra parte non ha accettato la rinuncia; il giudice ha potere discrezionale di negare la condanna alle spese solo in presenza di specifiche circostanze che giustifichino la deroga

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 richiede una valutazione approfondita della condotta della parte; pertanto la semplice dichiarazione di estinzione per rinuncia impedisce che automaticamente si applichi art. 96 senza tale valutazione

  • Cass. 28 maggio 2020, n. 10140

    Cass. 28 maggio 2020, n. 10140

    La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma non toglie automaticamente l'obbligo del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti

  • Cass. 22 maggio 2020, n. 9474

    Cass. 22 maggio 2020, n. 9474

    Ribadisce il principio che il giudice mantiene la discrezionalità di non condannare il rinunciante alle spese solo se vi siano circostanze particolari che lo giustifichino

  • Cass. 17 dicembre 2018, n. 32584

    Cass. 17 dicembre 2018, n. 32584

    Sottolinea che alla dichiarazione di estinzione per rinuncia non può seguire automaticamente la condanna ex art. 96, poiché quest'ultima richiede un'analisi complessiva e approfondita della condotta della parte

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo e produce il passaggio in giudicato della decisione impugnata
  • Il rinunciante è, in linea di principio, tenuto al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti, salvo che il giudice eserciti la discrezionalità di esonerarlo per specifiche circostanze che giustifichino la deroga
  • L'art. 391(4) c.p.c. non esclude automaticamente la condanna alle spese in caso di mancata accettazione della rinuncia da parte dell'altra parte
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata non può essere applicata automaticamente in seguito alla rinuncia che determina l'estinzione: richiede una valutazione approfondita della condotta processuale
  • In situazioni analoghe, chi rinuncia al gravame deve considerare l'elevata probabilità di essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, salvo comprovate ragioni che motivino la deroga da parte del giudice

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