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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1518/2021 del 25/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società Palese Group ha impugnato l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo sostenendo l'invalidità del voto espresso in senso contrario da Bakoo s.p.a., espresso per mezzo dell'avv. Luca Franchi. Il motivo specifico era che Franchi avrebbe agito senza procura speciale e dunque come falsus procurator; dopo il voto Bakoo inviò una comunicazione (4 gennaio 2016) disconoscendo la validità della dichiarazione di voto. Palese Group deduceva che l'annullamento di quel voto marginale avrebbe prodotto l'approvazione della proposta (ai sensi dell'art. 177 legge fall.), e sosteneva di essere legittimata, in quanto debitore, a far valere l'invalidità del voto marginale ai fini della verifica delle maggioranze

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte d'Appello di Lecce secondo cui la comunicazione successiva di Bakoo riconosceva in realtà l'esistenza di un potere rappresentativo dell'avv. Franchi, escludendo solo l'esistenza di una procura speciale. La Corte ha inoltre chiarito che il voto espresso dopo l'adunanza (art. 178, comma 4 legge fall.) per lettera è efficace se rispettose delle forme previste dalla stessa norma e richiede i poteri rappresentativi ordinari, non una procura speciale. In aggiunta la Corte ha enunciato, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., il principio di diritto secondo cui la manifestazione di voto nel periodo post-adunanza puo' essere data anche per mezzo di un rappresentante senza necessità di mandato speciale, purché siano rispettate le forme prescritte dall'art. 178, comma 4

Norme richiamate

  • art. 177 legge fallimentare

    competenza sulle maggioranze dei crediti ammessi al voto per l'approvazione del concordato

    riferimento alla necessità del raggiungimento delle maggioranze di legge per l'ammissibilità del concordato; la corte ha valutato l'effetto dell'eventuale annullamento del voto contestato sul computo delle maggioranze

  • art. 178 comma 4 legge fallimentare

    voto espresso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale

    la Corte ha interpretato che la norma consente il voto tramite rappresentante nel periodo post-adunanza purché siano rispettate le forme tassative previste dalla stessa norma; non richiede che la procura sia un mandato speciale

  • art. 174 comma 2 legge fallimentare

    ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione

    la disciplina dell'adunanza esige procura scritta e mandato speciale per la partecipazione all'adunanza; tuttavia tale esigenza è giustificata dalle funzioni più ampie dell'adunanza e non si estende automaticamente al voto post-adunanza

  • artt. 179, 162 e 180 legge fallimentare

    norme procedurali di verifica, opposizione e impugnazione in materia di concordato

    richiamate come strumenti di verifica e rimedio delle irregolarità di voto; la Corte osserva che giudice delegato e tribunale hanno poteri di controllo e che esistono rimedi impugnatori a disposizione delle parti interessate

  • art. 363 comma 3 cod. proc. civ.

    potere della Corte di Cassazione di enunciare principi di diritto nell'interesse della legge

    la Corte ha esercitato questo potere per fissare il principio interpretativo relativo alla rappresentanza nel voto post-adunanza

  • artt. 1324 e 1387-1400 cod. civ.

    norme sul negozio unilaterale, rappresentanza e procura (richiamate nel ricorso)

    il ricorrente ha richiamato la disciplina civile della rappresentanza e dei negozi unilaterali per sostenere l'invalidità del voto; la Corte ha richiamato i principi generali della rappresentanza negoziale per inquadrare la materia, ma ha distinto tra adunanza e voto post-adunanza

  • art. 1392 cod. civ.

    principio di simmetria tra forma della procura e forma dell'atto rappresentato

    utilizzato per osservare che la forma della manifestazione di voto post-adunanza è regolata dalla specifica norma (art.178(4)), ma in linea di principio la procura deve rispettare le formalità richieste per rendere efficace la rappresentanza

  • art. 1346 cod. civ.

    requisiti di determinazione dell'oggetto della procura

    richiamato per evidenziare che nel diritto comune la procura necessita dei requisiti di determinazione dell'oggetto, differenziandosi dall'esigenza di mandato speciale prevista per l'adunanza

  • art. 175 legge fallimentare

    compiti dell'adunanza e facoltà di contestazione sulla legittimazione a partecipare

    sottolinea le funzioni di contraddittorio e verifica che si svolgono in adunanza, giustificando l'obbligo di procura speciale in tale sede

Massime di principio

  • Il voto espresso nel periodo post-adunanza ai sensi dell'art. 178, comma 4, legge fallimentare può essere dato tramite rappresentante; occorre rispettare le forme tassative previste dalla stessa norma (modalità e termini) ma non è richiesta una procura speciale.
  • Per la partecipazione e il voto durante l'adunanza (art. 174) permane l'esigenza di procura scritta e mandato specifico: l'adunanza ha funzioni di contraddittorio che giustificano una forma più rigorosa della rappresentanza.
  • La mera disconoscenza postuma del voto da parte del presunto rappresentato è in generale irrilevante se il voto è stato esercitato tempestivamente e secondo le forme previste; la valutazione della sussistenza del potere di rappresentanza è questione di fatto affidata ai giudici di merito.
  • Le controversie sulla validità o sulla legittimazione del voto sono soggette ai rimedi e alle verifiche previsti dalla legge fallimentare (artt. 179, 162, 180) e la Corte di Cassazione non riesamina liberamente gli accertamenti di fatto dei giudici di merito.
  • Per evitare contestazioni future, i creditori e i rappresentanti dovrebbero dotarsi di procure chiare e, quando possibile, documentate e tempestivamente depositate/annotate nei termini, specie quando il voto può incidere sulle maggioranze decisive.
  • Il bilanciamento tra elementi negoziali e pubblicistici del concordato richiede attenzione: norme specifiche del procedimento (come l'art. 178(4)) prevalgono nella regolazione delle forme e dei termini del voto post-adunanza.

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