Cassazione Civile, Ordinanza n. 31518/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente supplente, che aveva prestato servizio con più contratti a tempo determinato presso scuole pubbliche della Regione autonoma Valle d'Aosta, volta a ottenere le differenze retributive derivanti dall'applicazione della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva in base all'anzianità complessiva di servizio. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo applicabile al personale scolastico regionale la disciplina del personale scolastico statale e il divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, escludendo che la mancanza del titolo di abilitazione o la natura temporanea dei contratti potessero giustificare un trattamento economico deteriore rispetto ai docenti di ruolo. Con il ricorso per cassazione la Regione ha denunciato, con due motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994 e della clausola 4 dell'Accordo quadro: nel primo motivo ha contestato la comparabilità tra docente supplente non abilitato e docente di ruolo, sostenendo che la diversa formazione e l'assenza del titolo abilitante integrassero una ragione oggettiva di differenziazione; nel secondo ha ribadito che, per i periodi di servizio svolti su supplenze brevi, spezzoni orari e posti o classi di concorso diverse, la posizione della lavoratrice non sarebbe stata comparabile con quella dei docenti a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Torino. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando un precedente recente conforme e dando continuità all'orientamento secondo cui, nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE impone di riconoscere ai docenti assunti a termine l'anzianità di servizio maturata ai fini della progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato. La Corte ha escluso che il solo difetto di abilitazione o la temporaneità dei contratti possano costituire elementi oggettivi idonei a giustificare una disparità retributiva, osservando che, ai fini del computo dell'anzianità per la retribuzione, rileva la sostanziale identità delle mansioni svolte. La Corte ha quindi condannato la Regione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato dalla ricorrente quale parametro normativo asseritamente violato; la Corte lo menziona nel quadro del confronto tra disciplina del personale scolastico e diritto alla progressione stipendiale del personale a termine
art. 526 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente erroneamente applicata; la Corte non ne offre una lettura autonoma, ritenendo infondato il motivo nel suo complesso
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
è norma di diretta applicazione e impone, nel settore scolastico, di riconoscere al personale assunto a termine l'anzianità di servizio ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive non ravvisate nel caso di specie
consente il richiamo, in motivazione, del precedente conforme senza una nuova esposizione analitica
richiamato per affermare l'applicabilità al personale scolastico regionale della disciplina legale e contrattuale del personale scolastico statale
l. regionale n. 23 del 1977
richiamata insieme al d.P.R. n. 861 del 1975 per fondare l'assoggettamento del personale scolastico regionale alla disciplina del personale statale
direttiva 1999/70/CE
recepisce l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e, tramite la clausola 4, vieta disparità di trattamento ingiustificate tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto, in caso di rigetto del ricorso, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. Sez. L, 27/03/2023, n. 8672
precedente conforme richiamato come base decisiva della soluzione adottata
Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22558
precedente che ha affermato il diritto dei docenti a termine alla progressione stipendiale in base all'anzianità di servizio maturata
Corte di giustizia UE 18 ottobre 2012, C-302/11 - C-305/11, Valenza
richiamata per ribadire che, ai fini comparativi, ciò che rileva è la sostanziale identità delle mansioni svolte e non la mera precarietà del rapporto
Cass. 9 agosto 1996, n. 7379
richiamata per il fondamento dell'anzianità a fini retributivi quale remunerazione dell'incremento dell'apporto della prestazione derivante dall'esperienza
Cass. 6 luglio 1990, n. 7095
richiamata per il medesimo principio sul valore dell'esperienza ai fini della retribuzione di anzianità
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
richiamata ai fini della statuizione sull'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone di riconoscere al personale assunto con contratti a termine l'anzianità di servizio maturata ai fini della progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato.
- Ai fini della comparazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato non è decisiva la sola temporaneità del rapporto né la mancanza del titolo abilitante, quando le mansioni effettivamente svolte siano sostanzialmente identiche.
- La retribuzione di anzianità remunera l'accrescimento dell'apporto lavorativo derivante dall'esperienza maturata nel tempo; perciò, se la prestazione è la medesima, il servizio effettivo deve essere computato anche quando il rapporto sia a termine.
- Le disposizioni della contrattazione collettiva che, prescindendo dall'anzianità maturata, collocano i dipendenti a termine sempre nel trattamento economico iniziale possono essere disapplicate quando contrastano con la clausola di non discriminazione applicabile al rapporto.
- La diversa questione della ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo è distinta dal computo dell'anzianità ai fini retributivi durante il servizio a termine e non può essere confusa con essa.
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