Cassazione Penale, Ordinanza n. 02457/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza della Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, uno degli imputati era stato condannato a mesi sei di reclusione ed euro 144 di multa e l'altro a anni uno di reclusione ed euro 309 di multa per concorso in furto in abitazione. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, entrambi deducevano un unico motivo di violazione di legge, sostenendo che il fatto fosse stato erroneamente sussunto nell'art. 624-bis c.p. perché consumato in un pollaio, luogo che non sarebbe qualificabile come privata dimora. La Corte ha però rilevato che la censura si limitava a reiterare le stesse doglianze già prospettate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva diffusamente spiegato le ragioni della configurabilità del furto in luogo di privata dimora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità nella forma proposta, perché non si confrontava criticamente con la motivazione della Corte territoriale, ma riproduceva pedissequamente le censure già respinte in appello. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in combinazione con il reato-fine contestato.
norma di qualificazione del fatto come furto in abitazione; la Corte richiama la motivazione di merito che aveva ritenuto integrata la nozione di privata dimora.
richiamato per affermare che l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto.
richiamato quale base normativa dell'inammissibilità del ricorso privo dei requisiti di specificità e di confronto con la decisione impugnata.
null
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria processuale conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere una critica argomentata della sentenza impugnata: è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione di secondo grado.
- La specificità del motivo di impugnazione impone l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la censura; la mera allegazione di carenze o illogicità motivazionali, in assenza di confronto con la motivazione censurata, non soddisfa tale requisito.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La contestazione sulla qualificazione del luogo come 'privata dimora' non viene esaminata nel merito se il ricorso è inammissibile per difetto di specificità e per mera reiterazione di censure già respinte in appello.
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