Cassazione Penale, Ordinanza n. 22819/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 24/05/2024, che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato dopo il 03/08/2017, cioè nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017, che richiede la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Non risultano ulteriori motivi di merito esaminati dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione della disciplina processuale vigente che riserva la proposizione del ricorso per cassazione al difensore cassazionista. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del reato per il quale la condanna di merito è stata confermata; il testo non specifica la condotta contestata oltre al richiamo al comma 1.
art. 80, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamo a una circostanza aggravante o a un segmento normativo della disciplina sugli stupefacenti, senza ulteriori dettagli nel testo.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi previsti, come nel caso di ricorso palesemente inammissibile.
richiamato come norma modificata dalla legge n. 103/2017 in relazione ai soggetti legittimati a proporre impugnazione.
richiamato come norma modificata dalla legge n. 103/2017; il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
norma di modifica del sistema delle impugnazioni, con efficacia dal 3 agosto 2017, che ha escluso la proposizione personale del ricorso per cassazione.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero.
Massime di principio
- Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La sottoscrizione personale del ricorso per cassazione, quando richiesta la sottoscrizione del difensore cassazionista, determina una causa di inammissibilità rilevabile senza formalità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, salvo ragioni di esonero, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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