Cassazione Civile, Ordinanza n. 23762/2025 del 23/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore / aggiudicatario)
La controversia
La società proprietaria di alcuni immobili sottoposti a esecuzione immobiliare ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per ottenere l'annullamento del decreto di trasferimento emesso in favore dell'aggiudicataria. In sede di merito aveva dedotto l'inosservanza delle formalità previste per la vendita senza incanto, con particolare riferimento all'art. 571 c.p.c., sostenendo che gli organi della procedura non avessero rispettato le prescrizioni sulla presentazione delle offerte d'acquisto. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, condannando l'opponente alle spese e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. In cassazione la società esecutata ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando che la sentenza non avesse accertato la violazione dell'art. 571 c.p.c. e che avesse erroneamente richiamato il verbale di aggiudicazione invece della disciplina della busta chiusa e delle indicazioni da apporvi all'esterno.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha accertato che la sentenza del Tribunale era stata notificata il 20 aprile 2023 e che il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 21 giugno 2023, oltre il termine di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c., scaduto il 19 giugno 2023. Non essendo stata fornita alcuna contestazione documentale dalla ricorrente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, applicando unitariamente la liquidazione per due di essi assistiti dal medesimo difensore, nonché alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro il decreto di trasferimento.
richiamato dalla ricorrente come norma le cui prescrizioni sulle offerte nella vendita senza incanto sarebbero state violate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorrente dalla notificazione della sentenza; il ricorso è stato ritenuto tardivo rispetto a tale termine.
richiamato per la definizione accelerata del ricorso e per l'applicazione delle conseguenze economiche previste quando la decisione interviene conformemente alla proposta.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio a seguito della richiesta di decisione collegiale.
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme in favore delle controparti e della Cassa delle ammende, essendo il giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, se il dies ad quem è documentalmente accertabile e non viene utilmente contestato dalla parte ricorrente.
- Quando il giudizio di legittimità è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna della parte soccombente al pagamento di somme ulteriori rispetto alle spese di lite.
- In presenza di controricorrenti assistiti dal medesimo difensore e con difese sostanzialmente coincidenti, la liquidazione delle spese può essere operata in modo unitario e congiunto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, inoltre, l'obbligo per la parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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