Cassazione Penale, Sentenza n. 35860/2025 del 03/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza con cui il GIP aveva approvato il rendiconto della gestione redatto dagli amministratori giudiziari sui beni sottoposti a sequestro (procedimento n. 4298/2017) ritenendo inammissibili le osservazioni presentate dai consulenti di parte Nappo e Quattrone nell'interesse degli imputati. Le contestazioni riguardavano, in particolare, la mancata esibizione delle scritture ausiliarie di supporto e la mancata approvazione di bilanci per sette anni. I ricorrenti deducevano (primo motivo) la violazione dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 per l'omessa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e vizio di motivazione per l'aver dato rilievo apodittico alle deduzioni degli amministratori; (secondo motivo) denunciavano la violazione delle garanzie difensive per l'omesso esame della pronuncia di assoluzione della Corte d'appello per insussistenza dei fatti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha accertato la violazione di legge per il mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dall'art. 43 d.lgs. n. 159/2011: posto che le contestazioni ai rendiconti erano specifiche e permanevano, il giudice delegato doveva fissare l'udienza collegiale e non limitarsi a trasmettere carte e a fare rinvio generico alle osservazioni degli amministratori. La decisione è stata annullata con rinvio al GIP del Tribunale di Reggio Calabria, che dovrà fissare l'udienza prevista dall'art. 43, comma 4, e riesaminare la questione nel rispetto del pieno contraddittorio.
Norme richiamate
Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero
La norma impone una sequenza procedurale: deposito e comunicazione; fase scritta con eventuali osservazioni; se le contestazioni permangono, obbligo di fissare udienza collegiale. Quando le osservazioni sono specifiche e persistenti, il contraddittorio orale è necessario; l'omissione di tale udienza integra violazione procedurale e del diritto al contraddittorio.
disp. att. cod. proc. pen., art. 104-bis, comma 1-quater
si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del d.lgs. n. 159/2011. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro
Rinvio normativo che estende al procedimento in esame le regole sull'amministrazione giudiziaria e sul rendiconto contenute nel codice antimafia; quindi l'iter di cui all'art. 43 del d.lgs. 159/2011 trova applicazione anche nel caso valutato.
codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis
Richiamato in quanto uno dei delitti che giustificano misure come l'amministrazione giudiziaria rientra nelle fattispecie previste da questa norma; la citazione serve a inquadrare la competenza e il regime applicabile.
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 2, n. 18434 del 03/04/2024 (Dipalma)
Precedente interpretativo che conferma la sequenza procedurale e la necessità di fissare udienza collegiale quando le contestazioni al rendiconto permangono; viene usato come riferimento consolidato per applicare l'art. 43.
Massime di principio
- Se le contestazioni al rendiconto dell'amministratore giudiziario sono specifiche e permangono, il giudice delegato ha l'obbligo di fissare l'udienza collegiale prevista dall'art. 43 d.lgs. 159/2011; l'omessa fissazione costituisce vizio procedurale e violazione del diritto al contraddittorio.
- Le osservazioni alla contabilità devono essere specifiche e riferite a singole voci contabili; critiche generiche ai criteri di gestione rischiano di essere dichiarate inammissibili, ma il giudice deve motivare espressamente questa inammissibilità punto per punto.
- Non è sufficiente per il giudice limitarsi a rinviare alle deduzioni degli amministratori: occorre valutare e confutare le singole contestazioni o, se permangono, assicurare l'udienza con pieno contraddittorio.
- In presenza di vizi procedurali rilevanti nell'iter di approvazione del rendiconto (omessa udienza, carenza di motivazione), il rimedio normalmente adottato dalla Corte superiore è l'annullamento con rinvio per nuovo esame nel rispetto della sequenza procedurale.
- La difesa deve formulare osservazioni puntuali e richiedere espressamente la convocazione in udienza quando ritenga che le contestazioni non siano state esaurientemente affrontate; documentare la persistenza delle criticità facilita l'accoglimento del rimedio.
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