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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6724/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bevilacqua era custode giudiziale di un'autovettura sequestrata e fu accusato di peculato per essersene appropriato e averne disposto la distruzione senza autorizzazione; in primo grado e in appello fu condannato a 2 anni e 8 mesi e interdizione dai pubblici uffici. In cassazione il ricorrente ha dedotto (1) la mancanza della res pertinens al peculato sostenendo di avere la disponibilità del mezzo già prima della nomina a custode; (2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti, in particolare l'art. 62, n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità) e richiamando anche l'art. 323-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la condotta posta in essere dopo la nomina a custode integra il reato di peculato perché la disponibilità del bene era connessa all'esercizio di funzioni pubbliche; ha invece accolto parzialmente il secondo motivo: ha ritenuto errato il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., poiché tale valutazione deve basarsi sul solo danno patrimoniale del singolo fatto e non sulla gravità complessiva della vicenda rilevante per l'art. 323-bis. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione dell'attenuante e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio su quel punto; nel resto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Il peculato richiede che l'appropriazione riguardi una res della quale l'agente dispone per ragioni legate all'esercizio di poteri o doveri funzionali; la custodia giudiziale del bene determina tale 'disponibilità' ai fini del delitto.

  • art. 323-bis cod. pen.

    Si tratta di un'attenuante speciale che richiede la valutazione della vicenda nel suo complesso, comprensiva dell'incidenza sull'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione; è idonea a motivare il diniego di attenuanti quando il fatto colpisce tali beni immateriali nel loro insieme.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità va valutata sul solo aspetto economico del singolo fatto-reato (valore patrimoniale del bene o del pregiudizio economico) e non sulla gravità complessiva della vicenda amministrativa.

  • art. 334 cod. pen.

    La sottrazione di cose sottoposte a sequestro è distinta dal peculato: l'art. 334 presuppone che il custode agisca in favore del proprietario o ne sia proprietario; se il custode agisce per interesse proprio la condotta è qualificata come peculato.

  • art. 317-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'effetto accessorio dell'interdizione dai pubblici uffici disposta in sentenza; qui citata quale base formale del provvedimento di interdizione applicato all'imputato.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di peculato è decisivo che l'appropriazione riguardi una cosa della quale l'agente dispone per ragioni connesse all'esercizio di funzioni pubbliche: anche se l'imputato aveva avuto precedentemente la disponibilità materiale, una volta che il bene è sottoposto a sequestro la sua disponibilità è qualificata come funzionale se nominato custode.
  • Distinguere sempre peculato e sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334): se il custode agisce per interesse proprio si configura peculato; se agisce per favorire il proprietario o esserne proprietario, può operare l'art. 334.
  • Quando si valuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità) la valutazione deve concentrarsi sul valore economico del singolo fatto-reato; elementi non patrimoniali o la gravità complessiva della condotta rispetto al buon andamento amministrativo rilevano per altre fattispecie (es. art. 323-bis), non per questa attenuante.
  • In processi su custodia di beni sottoposti a sequestro è importante raccogliere e documentare il valore patrimoniale del bene e le conseguenze economiche effettive del fatto: la mancanza di danno economico significativo può giustificare il riconoscimento dell'attenuante di speciale tenuità.
  • La motivazione giudiziale deve separare chiaramente le valutazioni attinenti al danno patrimoniale da quelle attinenti all'offesa all'interesse pubblico, perché incidono su istituti diversi e possono portare a esiti divergenti quanto alle attenuanti applicabili.

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