Cassazione Penale, Sentenza n. 6724/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bevilacqua era custode giudiziale di un'autovettura sequestrata e fu accusato di peculato per essersene appropriato e averne disposto la distruzione senza autorizzazione; in primo grado e in appello fu condannato a 2 anni e 8 mesi e interdizione dai pubblici uffici. In cassazione il ricorrente ha dedotto (1) la mancanza della res pertinens al peculato sostenendo di avere la disponibilità del mezzo già prima della nomina a custode; (2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti, in particolare l'art. 62, n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità) e richiamando anche l'art. 323-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la condotta posta in essere dopo la nomina a custode integra il reato di peculato perché la disponibilità del bene era connessa all'esercizio di funzioni pubbliche; ha invece accolto parzialmente il secondo motivo: ha ritenuto errato il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., poiché tale valutazione deve basarsi sul solo danno patrimoniale del singolo fatto e non sulla gravità complessiva della vicenda rilevante per l'art. 323-bis. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione dell'attenuante e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio su quel punto; nel resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Il peculato richiede che l'appropriazione riguardi una res della quale l'agente dispone per ragioni legate all'esercizio di poteri o doveri funzionali; la custodia giudiziale del bene determina tale 'disponibilità' ai fini del delitto.
Si tratta di un'attenuante speciale che richiede la valutazione della vicenda nel suo complesso, comprensiva dell'incidenza sull'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione; è idonea a motivare il diniego di attenuanti quando il fatto colpisce tali beni immateriali nel loro insieme.
L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità va valutata sul solo aspetto economico del singolo fatto-reato (valore patrimoniale del bene o del pregiudizio economico) e non sulla gravità complessiva della vicenda amministrativa.
La sottrazione di cose sottoposte a sequestro è distinta dal peculato: l'art. 334 presuppone che il custode agisca in favore del proprietario o ne sia proprietario; se il custode agisce per interesse proprio la condotta è qualificata come peculato.
Norma richiamata in relazione all'effetto accessorio dell'interdizione dai pubblici uffici disposta in sentenza; qui citata quale base formale del provvedimento di interdizione applicato all'imputato.
Massime di principio
- Per integrare il reato di peculato è decisivo che l'appropriazione riguardi una cosa della quale l'agente dispone per ragioni connesse all'esercizio di funzioni pubbliche: anche se l'imputato aveva avuto precedentemente la disponibilità materiale, una volta che il bene è sottoposto a sequestro la sua disponibilità è qualificata come funzionale se nominato custode.
- Distinguere sempre peculato e sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334): se il custode agisce per interesse proprio si configura peculato; se agisce per favorire il proprietario o esserne proprietario, può operare l'art. 334.
- Quando si valuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità) la valutazione deve concentrarsi sul valore economico del singolo fatto-reato; elementi non patrimoniali o la gravità complessiva della condotta rispetto al buon andamento amministrativo rilevano per altre fattispecie (es. art. 323-bis), non per questa attenuante.
- In processi su custodia di beni sottoposti a sequestro è importante raccogliere e documentare il valore patrimoniale del bene e le conseguenze economiche effettive del fatto: la mancanza di danno economico significativo può giustificare il riconoscimento dell'attenuante di speciale tenuità.
- La motivazione giudiziale deve separare chiaramente le valutazioni attinenti al danno patrimoniale da quelle attinenti all'offesa all'interesse pubblico, perché incidono su istituti diversi e possono portare a esiti divergenti quanto alle attenuanti applicabili.
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