Cassazione Penale, Sentenza n. 8623/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (968 pastiglie di ecstasy e 741 di anfetamina). Il ricorso per cassazione contestava: (1) la mancanza dell'elemento psicologico perché la detenuta avrebbe tenuto le pastiglie per conto di Giuseppe Parnoffi credendo che non fossero stupefacenti; (2) l'esclusione dell'applicabilità della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990, poichè avrebbe inciso la qualità/quantità del principio attivo e altri indici; (3) la mancata applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso ex art. 73, comma 7, DPR 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il giudizio di inattendibilità della versione difensiva: anche assumendo verosimili le dichiarazioni della prima consegna, nella seconda occasione Parnoffi aveva invece lasciato intendere che le sostanze erano attive e l'imputata era a conoscenza che costui era dedito allo spaccio. La valutazione sulla potenza per pastiglia è stata ritenuta irrilevante: conta il principio attivo complessivo e la destinazione allo spaccio, poichè in sede di cessione possono essere aggregate più pastiglie e determinare dosi efficaci. Quanto alla lieve entità, la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali delle Sezioni unite e ritenuto il dato ponderale (quasi mezzo chilo e oltre duecento dosi) assorbente rispetto agli altri indici. L'attenuante del comma 7 è stata esclusa perché mancava credibilità e non è emersa una collaborazione idonea e utile alle indagini. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la condanna confermata; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990
Riferimento alla fattispecie di detenzione ai fini di spaccio; applicata per la condanna in base alla quantità e alla destinazione delle sostanze.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La valutazione della 'lieve entità' deve essere globale e comparativa tra tutti gli indici indicati dalla norma (quantità/qualità, modalità, mezzi, circostanze). In concreto la Corte ha ritenuto il dato ponderale così rilevante da risultare assorbente.
art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990
L'attenuante per collaborazione (ravvedimento operoso) richiede non il mero fornire informazioni, ma che esse siano effettivamente idonee e utili al conseguimento di risultati investigativi che senza di esse non sarebbero stati ottenuti. È stata esclusa per inattendibilità della ricorrente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive la modalità di sintesi dei motivi di ricorso; richiamato per la forma della articolazione dei motivi.
Sez. Unite, sent. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Chiarisce che la valutazione della lieve entità richiede una valutazione complessiva e che uno degli indici può assumere valore assorbente se la sua rilevanza prevale sugli altri.
Sez. 3, n. 43418 del 12/09/2019 (Schillaci)
Affermata l'irrilevanza della minore potenza per unità quando la sostanza è destinata allo spaccio e il principio attivo complessivo consente la cessione di dosi efficaci.
Massime di principio
- La buona fede dichiarata nell'ignorare la natura della sostanza va valutata congiuntamente alla circostanza che il detenente conosceva il soggetto da cui riceveva la sostanza; conoscenza del ruolo di "spacciatore" del terzo riduce la credibilità della buona fede.
- Nella valutazione della rilevanza penale prevale il principio attivo complessivo e la destinazione allo spaccio: la scarsa potenza per singola unità è irrilevante se la somma delle unità può determinare dosi efficaci in sede di cessione.
- Per ottenere il riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, occorre una valutazione globale di tutti gli indici; tuttavia un singolo indice altamente significativo (es. elevato peso complessivo) può risultare assorbente e impedire la valutazione in termini di lieve entità.
- L'attenuante per collaborazione (comma 7) richiede informazioni concretamente utili e verificabili per le indagini; la mera offerta di elementi non creduti o non idonei non è sufficiente.
- La credibilità personale dell'imputato e la coerenza delle dichiarazioni hanno rilievo decisivo: la Corte può rigettare deduzioni difensive basandosi sulla valutazione logica e sulle contraddizioni emerse dagli atti.
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