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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8623/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (968 pastiglie di ecstasy e 741 di anfetamina). Il ricorso per cassazione contestava: (1) la mancanza dell'elemento psicologico perché la detenuta avrebbe tenuto le pastiglie per conto di Giuseppe Parnoffi credendo che non fossero stupefacenti; (2) l'esclusione dell'applicabilità della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990, poichè avrebbe inciso la qualità/quantità del principio attivo e altri indici; (3) la mancata applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso ex art. 73, comma 7, DPR 309/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il giudizio di inattendibilità della versione difensiva: anche assumendo verosimili le dichiarazioni della prima consegna, nella seconda occasione Parnoffi aveva invece lasciato intendere che le sostanze erano attive e l'imputata era a conoscenza che costui era dedito allo spaccio. La valutazione sulla potenza per pastiglia è stata ritenuta irrilevante: conta il principio attivo complessivo e la destinazione allo spaccio, poichè in sede di cessione possono essere aggregate più pastiglie e determinare dosi efficaci. Quanto alla lieve entità, la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali delle Sezioni unite e ritenuto il dato ponderale (quasi mezzo chilo e oltre duecento dosi) assorbente rispetto agli altri indici. L'attenuante del comma 7 è stata esclusa perché mancava credibilità e non è emersa una collaborazione idonea e utile alle indagini. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la condanna confermata; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento alla fattispecie di detenzione ai fini di spaccio; applicata per la condanna in base alla quantità e alla destinazione delle sostanze.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La valutazione della 'lieve entità' deve essere globale e comparativa tra tutti gli indici indicati dalla norma (quantità/qualità, modalità, mezzi, circostanze). In concreto la Corte ha ritenuto il dato ponderale così rilevante da risultare assorbente.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    L'attenuante per collaborazione (ravvedimento operoso) richiede non il mero fornire informazioni, ma che esse siano effettivamente idonee e utili al conseguimento di risultati investigativi che senza di esse non sarebbero stati ottenuti. È stata esclusa per inattendibilità della ricorrente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive la modalità di sintesi dei motivi di ricorso; richiamato per la forma della articolazione dei motivi.

  • Sez. Unite, sent. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Chiarisce che la valutazione della lieve entità richiede una valutazione complessiva e che uno degli indici può assumere valore assorbente se la sua rilevanza prevale sugli altri.

  • Sez. 3, n. 43418 del 12/09/2019 (Schillaci)

    Affermata l'irrilevanza della minore potenza per unità quando la sostanza è destinata allo spaccio e il principio attivo complessivo consente la cessione di dosi efficaci.

Massime di principio

  • La buona fede dichiarata nell'ignorare la natura della sostanza va valutata congiuntamente alla circostanza che il detenente conosceva il soggetto da cui riceveva la sostanza; conoscenza del ruolo di "spacciatore" del terzo riduce la credibilità della buona fede.
  • Nella valutazione della rilevanza penale prevale il principio attivo complessivo e la destinazione allo spaccio: la scarsa potenza per singola unità è irrilevante se la somma delle unità può determinare dosi efficaci in sede di cessione.
  • Per ottenere il riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, occorre una valutazione globale di tutti gli indici; tuttavia un singolo indice altamente significativo (es. elevato peso complessivo) può risultare assorbente e impedire la valutazione in termini di lieve entità.
  • L'attenuante per collaborazione (comma 7) richiede informazioni concretamente utili e verificabili per le indagini; la mera offerta di elementi non creduti o non idonei non è sufficiente.
  • La credibilità personale dell'imputato e la coerenza delle dichiarazioni hanno rilievo decisivo: la Corte può rigettare deduzioni difensive basandosi sulla valutazione logica e sulle contraddizioni emerse dagli atti.

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